Art. 45.
            Salvaguardia e sostegno del lavoro artigiano
    1.  La  Regione, al fine di realizzare soluzioni a sostegno delle
imprese  artigiane,  concede contributi a favore dell'Ente bilaterale
ligure  dell'artigianato  (EBLIG), gestore del Fondo intercategoriale
di sostegno (FIS), per le seguenti finalita':
      a) sostegno  alle  imprese  ad  ai  loro dipendenti nel caso di
sospensione  temporanea  dell'attivita'  produttiva causata da eventi
straordinari quali:
        1) calamita' naturali;
        2) incendi;
        3)  interruzione  di  fonti  energetiche  non imputabile alle
parti in causa;
      b) sostegno  alle  imprese  artigiane ed ai loro dipendenti nei
casi   di   riduzione   e/o   sospensione  dell'attivita'  lavorativa
determinate da:
        1) crisi congiunturale;
        2) riorganizzazione e ristrutturazione produttiva;
        3)   mancanza   di   lavoro  non  riconducibile  a  flessioni
stagionali o ricorrenti;
        4)  mancato  approvvigionamento  delle  materie  prime  e dei
semilavorati per eventi non imputabili alle parti in causa;
      c) sostegno  agli  imprenditori  ed  ai  loro  dipendenti,  ivi
compresi  i  soci  lavoratori ed i collaboratori, colpiti da sinistri
nel  corso  dell'attivita' lavorativa. Sono escluse le imprese non in
regola con la vigente normativa sull'assicurazione obbligatoria sugli
infortuni  sul  lavoro  e le imprese non in regola con l'applicazione
del  decreto  legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle
direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE,   90/394/CEE,   90/679/CEE,   93/1988/CEE,   97/42/CE   e
1999/38/CE  riguardanti  il  miglioramento  della  sicurezza  e della
salute  dei lavoratori durante il lavoro) e successive integrazioni o
modificazioni;
      d) sostegno  alla  diffusione  di metodi produttivi compatibili
con i piu' avanzati modelli di tutela e salvaguardia ambientale ed in
materia di sicurezza, in particolare servizi di studio, informazione,
consulenza  e  formazione  rivolti  ai titolari e ai dipendenti delle
imprese artigiane;
      e) sostegno  allo sviluppo e al consolidamento della formazione
continua  fra  gli  imprenditori  artigiani e dei loro dipendenti. In
particolare i contributi saranno finalizzati alle seguenti attivita':
        1) ricerche ed analisi dei fabbisogni formativi;
        2) definizione degli standard formativi;
        3) monitoraggio e controllo della qualita';
        4)   progettazione  e  sperimentazione  di  interventi  e  di
metodologie didattiche innovative in ambito formativo;
        5)   individuazione,   formazione   e   coordinamento   degli
imprenditori  artigiani  le  cui attivita' produttive vengano messe a
disposizione per attivita' formative;
      f) promozione di interventi in materia occupazionale.
    2.  Le  imprese  artigiane  ammesse al beneficio devono essere in
regola  con  le  disposizioni  vigenti per l'esercizio della relativa
attivita'   ed   applicare  integralmente  i  contratti  nazionali  e
regionali di lavoro.
    3.  Il contributo e' concesso dalla Regione subordinatamente alla
presentazione da parte dell'EBLIG del rendiconto di cui al comma 4.
    4.  Entro  il  primo trimestre di ogni anno l'EBLIG presenta alla
Regione  il  rendiconto analitico relativo all'anno precedente da cui
risultino  le  tipologie  di  intervento  ammesse  a  contributo  con
l'utilizzo delle risorse regionali e per ciascuna di esse contenente:
      a) i soggetti beneficiari;
      b) gli importi dei relativi contributi concessi;
      c) le   modalita'   operative   seguite  per  l'erogazione  dei
finanziamenti.