Art. 45. Salvaguardia e sostegno del lavoro artigiano 1. La Regione, al fine di realizzare soluzioni a sostegno delle imprese artigiane, concede contributi a favore dell'Ente bilaterale ligure dell'artigianato (EBLIG), gestore del Fondo intercategoriale di sostegno (FIS), per le seguenti finalita': a) sostegno alle imprese ad ai loro dipendenti nel caso di sospensione temporanea dell'attivita' produttiva causata da eventi straordinari quali: 1) calamita' naturali; 2) incendi; 3) interruzione di fonti energetiche non imputabile alle parti in causa; b) sostegno alle imprese artigiane ed ai loro dipendenti nei casi di riduzione e/o sospensione dell'attivita' lavorativa determinate da: 1) crisi congiunturale; 2) riorganizzazione e ristrutturazione produttiva; 3) mancanza di lavoro non riconducibile a flessioni stagionali o ricorrenti; 4) mancato approvvigionamento delle materie prime e dei semilavorati per eventi non imputabili alle parti in causa; c) sostegno agli imprenditori ed ai loro dipendenti, ivi compresi i soci lavoratori ed i collaboratori, colpiti da sinistri nel corso dell'attivita' lavorativa. Sono escluse le imprese non in regola con la vigente normativa sull'assicurazione obbligatoria sugli infortuni sul lavoro e le imprese non in regola con l'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/1988/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) e successive integrazioni o modificazioni; d) sostegno alla diffusione di metodi produttivi compatibili con i piu' avanzati modelli di tutela e salvaguardia ambientale ed in materia di sicurezza, in particolare servizi di studio, informazione, consulenza e formazione rivolti ai titolari e ai dipendenti delle imprese artigiane; e) sostegno allo sviluppo e al consolidamento della formazione continua fra gli imprenditori artigiani e dei loro dipendenti. In particolare i contributi saranno finalizzati alle seguenti attivita': 1) ricerche ed analisi dei fabbisogni formativi; 2) definizione degli standard formativi; 3) monitoraggio e controllo della qualita'; 4) progettazione e sperimentazione di interventi e di metodologie didattiche innovative in ambito formativo; 5) individuazione, formazione e coordinamento degli imprenditori artigiani le cui attivita' produttive vengano messe a disposizione per attivita' formative; f) promozione di interventi in materia occupazionale. 2. Le imprese artigiane ammesse al beneficio devono essere in regola con le disposizioni vigenti per l'esercizio della relativa attivita' ed applicare integralmente i contratti nazionali e regionali di lavoro. 3. Il contributo e' concesso dalla Regione subordinatamente alla presentazione da parte dell'EBLIG del rendiconto di cui al comma 4. 4. Entro il primo trimestre di ogni anno l'EBLIG presenta alla Regione il rendiconto analitico relativo all'anno precedente da cui risultino le tipologie di intervento ammesse a contributo con l'utilizzo delle risorse regionali e per ciascuna di esse contenente: a) i soggetti beneficiari; b) gli importi dei relativi contributi concessi; c) le modalita' operative seguite per l'erogazione dei finanziamenti.