Art. 46. Centri di assistenza 1. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento delle imprese artigiane liguri, possono essere istituiti centri di assistenza alle imprese. 2. I centri di assistenza sono costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni regionali di categoria presenti nel CNEL e sul territorio di ciascuna provincia. 3. I centri devono disporre di una rilevante presenza sul territorio comprovata dall'esistenza di una pluralita' di strutture operative. 4. I centri sono autorizzati dalla Regione all'esercizio delle attivita' previste nel loro statuto entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. 5. I centri non devono perseguire scopo di lucro e, in particolare, devono svolgere, a favore delle imprese artigiane, attivita' dirette: a) all'assistenza tecnica; b) alla formazione e all'aggiornamento in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa; c) alla gestione economica e finanziaria di impresa; d) all'accesso ai finanziamenti anche comunitari; e) alla sicurezza, e alla tutela dei consumatori; f) alla tutela dell'ambiente; g) alla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro; h) alla certificazione di qualita' delle imprese artigiane; i) alla promozione commerciale a livello locale e nazionale. 6. La Regione puo' avvalersi dei centri allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazione regionale e imprese utenti.