Art. 46.
                        Centri di assistenza
    1.  Al  fine  di  sviluppare  i  processi di ammodernamento delle
imprese   artigiane   liguri,  possono  essere  istituiti  centri  di
assistenza alle imprese.
    2.  I  centri  di  assistenza  sono  costituiti,  anche  in forma
consortile,  dalle  associazioni  regionali di categoria presenti nel
CNEL e sul territorio di ciascuna provincia.
    3.  I  centri  devono  disporre  di  una  rilevante  presenza sul
territorio  comprovata  dall'esistenza di una pluralita' di strutture
operative.
    4.  I  centri  sono autorizzati dalla Regione all'esercizio delle
attivita'  previste  nel  loro  statuto  entro  novanta  giorni dalla
presentazione della domanda.
    5.   I  centri  non  devono  perseguire  scopo  di  lucro  e,  in
particolare,  devono  svolgere,  a  favore  delle  imprese artigiane,
attivita' dirette:
      a) all'assistenza tecnica;
      b) alla   formazione   e   all'aggiornamento   in   materia  di
innovazione tecnologica ed organizzativa;
      c) alla gestione economica e finanziaria di impresa;
      d) all'accesso ai finanziamenti anche comunitari;
      e) alla sicurezza, e alla tutela dei consumatori;
      f) alla tutela dell'ambiente;
      g) alla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro;
      h) alla certificazione di qualita' delle imprese artigiane;
      i) alla promozione commerciale a livello locale e nazionale.
    6.  La Regione puo' avvalersi dei centri allo scopo di facilitare
il rapporto tra amministrazione regionale e imprese utenti.