Art. 47.
 Interventi a favore della produzione vetraria manuale ed artistica
    1.  La  Regione  Liguria  promuove  il  rilancio della produzione
vetraria manuale ed artistica.
    2.  Per  il  raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1, la
Regione  concede,  per  un  periodo  di  cinque anni, alla Fondazione
denominata  «Istituto  per lo studio del vetro e dell'arte vetraria»,
con sede in Altare, contributi in conto capitale diretti a concorrere
alla realizzazione delle iniziative previste dal comma 6.
    3.  La  concessione dei contributi e' subordinata alla stipula di
una  convenzione  tra  la  Regione  e  la  Fondazione, che prevede la
costituzione  entro  sei  mesi dalla sottoscrizione della convenzione
stessa,  di  un  consorzio  tra le imprese operanti nel settore della
lavorazione del vetro.
    4. L'attuazione e la gestione delle iniziative previste dal comma
6, devono rientrare tra i compiti dell'organizzazione consortile.
    5.  La  convenzione  di  cui  al  comma  3  viene stipulata entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Essa deve indicare, tra l'altro:
      a) le  modalita'  ed  i  tempi  di  erogazione  e di revoca dei
contributi;
      b) i  termini  entro cui devono essere intraprese le iniziative
previste dal comma 6;
      c) la  percentuale di contributo erogabile per fare fronte alla
spesa sostenuta per l'attuazione di ciascuna di tali iniziative;
      d) l'importo massimo erogabile per ognuna di esse;
      e) le   modalita'   per  l'esercizio  dei  controlli  regionali
sull'attuazione delle iniziative ammesse alla contribuzione.
    6. I contributi in conto capitale devono essere utilizzati per:
      a) l'attivazione di forni per la produzione del vetro;
      b) l'acquisto dei semilavorati e delle materie prime necessarie
per poter avviare la produzione vetraria;
      c) l'acquisto  di nuovi macchinari ed attrezzature destinati al
potenziamento delle strutture aziendali;
      d) l'impiego di nuove tecnologie per la produzione vetraria;
      e) la  ricerca  di  materiali  e  tecniche da utilizzarsi nella
lavorazione del vetro.
    7.  La  Regione  concede  contributi direttamente alla Fondazione
«Istituto  per  lo  studio  del  vetro  e  dell'arte vetraria» per lo
svolgimento di azioni pubblicitarie, per l'approntamento di cataloghi
e  la  predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale compreso
la  realizzazione  del  marchio  di  origine  e  qualita'  cosi' come
previsto all'Art. 50.
    8.  La  Regione  concede  altresi'  un contributo alla Fondazione
«Istituto  per lo studio del vetro e dell'arte vetraria» per le spese
sostenute  per  la  gestione  dei  compiti  ad  essa attribuiti dalla
presente legge.
    9.  La  Regione indica, nell'ambito del programma triennale delle
politiche  attive  del lavoro di cui all'Art. 4 della legge regionale
5 novembre   1993,  n.  52  (Disposizioni  per  la  realizzazione  di
politiche  attive  del  lavoro),  criteri  per l'istituzione di corsi
formativi  rivolti  a  coloro che intendono operare nel settore della
lavorazione del vetro.
    10.  L'ammontare  dei  contributi  regionali  varia tra il 40 per
cento  e  l'80  per  cento  delle  spese necessarie per perseguire le
finalita'  previste dai commi 6, 7 e 8, nei limiti dello stanziamento
annuale di bilancio.
    11. La Regione concede i contributi entro un mese dall'entrata in
vigore  della  legge di bilancio. Per quanto riguarda i contributi di
cui  al comma 6 sono deliberati successivamente alla costituzione del
consorzio di cui al comma 3.
    12. La Regione liquida i contributi secondo le modalita' indicate
nella  convenzione  e,  comunque,  a  seguito della presentazione, ad
opera  della Fondazione «Istituto per lo studio del vetro e dell'arte
vetraria», di idonea documentazione contabile comprovante l'ammontare
delle spese sostenute.
    13. Per facilitare l'avvio delle iniziative previste dai commi 6,
7  e  8,  la giunta puo' liquidare, su richiesta della Fondazione, un
congruo  anticipo  del  contributo  concesso,  che  non puo' comunque
superare il 40 per cento dell'importo totale annuale.
    14.  Su  richiesta  della Fondazione, i contributi possono essere
liquidati  per  stato  a  avanzamento  delle  iniziative ammesse alla
contribuzione,  a  seguito  di presentazione di idonea documentazione
contabile.
    15.  La  Fondazione «Istituto per lo studio del vetro e dell'arte
vetraria»,  entro il 31 maggio di ogni anno, presenta alla Regione un
rendiconto  di  tutti  i contributi ricevuti, con l'indicazione delle
iniziative realizzate e di quelle in corso di realizzazione;
    16.  La  Regione  esercita,  secondo  le modalita' previste dalla
convenzione di cui al comma 3, il controllo sulla realizzazione delle
iniziative  ammesse  alla  contribuzione.  In particolare, la Regione
puo'  richiedere  in  qualsiasi  momento  informazioni  e chiarimenti
sull'attivita'  svolta  in  attuazione  della  presente  legge  e sui
documenti relativi alle spese sostenute.
    17.  La  giunta  regionale  pronuncia la decadenza dal contributo
concesso   e   dispone  il  rimborso  di  quanto  gia'  eventualmente
corrisposto nei casi di:
      a) scioglimento  del  consorzio  entro il quinquennio di cui al
comma 2;
      b) modificazione      dell'atto     costitutivo     consistente
nell'eliminazione  dagli  scopi  consortili delle iniziative previste
dai commi 6, 7 e 8;
      c) mancato  avvio, entro i termini stabiliti dalla convenzione,
delle iniziative ammesse alla contribuzione;
      d) inosservanza  degli  obblighi  o  degli  oneri  posti  dalla
convenzione.