Art. 48.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  Regione  promuove  la  tutela delle lavorazioni artigiane
artistiche, tradizionali e tipiche di qualita'.
    2. Ai fini della presente legge sono considerate:
      a) lavorazioni  artistiche  le  creazioni,  le  produzioni e le
opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori,
stili e tecniche che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio
storico  e  culturale,  anche  con riferimento a zone di affermata ed
intensa produzione artistica;
      b) lavorazioni   tradizionali  le  produzioni  e  le  attivita'
realizzate  secondo  tecniche  e  modalita' che si sono consolidate e
tramandate  nei  costumi  e  nelle  consuetudini  a  livello locale o
regionale  pur  con  le  innovazioni che ne costituiscono il naturale
sviluppo ed aggiornamento;
      c) lavorazioni tipiche di qualita' le produzioni e le attivita'
che  possiedono  meriti  tecnici, estetici o bonta' di ideazione e di
fattura,  realizzate  con  attenzione  particolare nella scelta della
forma e dei materiali e nell'applicazione delle tecniche esecutive.
    3.  Le  suddette  attivita' debbono essere svolte prevalentemente
con  tecniche  di lavorazione manuale, ad alto livello professionale;
e' tuttavia ammesso l'ausilio di apparecchiature e la meccanizzazione
di  alcune  fasi  della  lavorazione  con l'esclusione di processi di
lavorazione  in  serie,  salve  particolari  lavorazioni identificate
dalla commissione regionale per l'artigianato.