Art. 48. F i n a l i t a' 1. La Regione promuove la tutela delle lavorazioni artigiane artistiche, tradizionali e tipiche di qualita'. 2. Ai fini della presente legge sono considerate: a) lavorazioni artistiche le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica; b) lavorazioni tradizionali le produzioni e le attivita' realizzate secondo tecniche e modalita' che si sono consolidate e tramandate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale o regionale pur con le innovazioni che ne costituiscono il naturale sviluppo ed aggiornamento; c) lavorazioni tipiche di qualita' le produzioni e le attivita' che possiedono meriti tecnici, estetici o bonta' di ideazione e di fattura, realizzate con attenzione particolare nella scelta della forma e dei materiali e nell'applicazione delle tecniche esecutive. 3. Le suddette attivita' debbono essere svolte prevalentemente con tecniche di lavorazione manuale, ad alto livello professionale; e' tuttavia ammesso l'ausilio di apparecchiature e la meccanizzazione di alcune fasi della lavorazione con l'esclusione di processi di lavorazione in serie, salve particolari lavorazioni identificate dalla commissione regionale per l'artigianato.