Art. 49. Imprese artigiane operanti nel settore artistico, tradizionale e tipico di qualita' 1. Le imprese artigiane che esercitano le lavorazioni individuate dalla Commissione regionale per l'artigianato (C.R.A.) ai sensi dell'Art. 50 comma 1, possono richiedere il riconoscimento di impresa artigiana del settore artistico, tradizionale e tipico di qualita' inoltrando apposita domanda alla commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio. 2. La commissione provinciale per l'artigianato, qualora sussistano i requisiti previsti dai disciplinari di produzione delle attivita' esercitate dai richiedenti, provvede ad una apposita annotazione nell'albo delle imprese artigiane riportando, altresi', la descrizione della particolare lavorazione attuata.