Art. 49.
Imprese  artigiane  operanti  nel  settore  artistico, tradizionale e
                         tipico di qualita'
    1. Le imprese artigiane che esercitano le lavorazioni individuate
dalla  Commissione  regionale  per  l'artigianato  (C.R.A.)  ai sensi
dell'Art. 50 comma 1, possono richiedere il riconoscimento di impresa
artigiana  del  settore  artistico, tradizionale e tipico di qualita'
inoltrando   apposita   domanda   alla  commissione  provinciale  per
l'artigianato competente per territorio.
    2.   La   commissione   provinciale  per  l'artigianato,  qualora
sussistano  i requisiti previsti dai disciplinari di produzione delle
attivita'  esercitate  dai  richiedenti,  provvede  ad  una  apposita
annotazione  nell'albo  delle imprese artigiane riportando, altresi',
la descrizione della particolare lavorazione attuata.