Art. 5. Definizione di impresa artigiana 1. E' artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionalidi cui all'Art. 6, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attivita' di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attivita' agricole e le attivita' di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione della circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le quali tuttavia possono essere svolte in via strumentale o accessoria all'esercizio dell'impresa. 2. E' artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui all'Art. 6 e con gli scopi di cui al comma 1, e' costituita ed esercitata in forma di societa', anche cooperativa, escluse le societa' per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. 3. E' altresi' artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui all'Art. 6 e con gli scopi di cui al comma 1: a) e' costituita ed esercitata in forma di societa' a responsabilita' limitata con unico socio sempre che il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'Art. 4 e non sia unico socio di altra societa' a responsabilita' limitata o socio di una societa' in accomandita semplice; b) e' costituita ed esercitata in forma di societa' in accomandita semplice, sempre che ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'Art. 4 e non sia unico socio di una societa' a responsabilita' limitata o socio di altra societa' in accomandita semplice. 4. In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarita' delle societa' di cui al comma 3, l'impresa mantiene la qualifica artigiana purche' i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 3. 5. L'impresa artigiana puo' svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano puo' essere titolare di una sola impresa artigiana. 6. L'impresa artigiana puo' avvalersi di specifiche unita' locali per lo svolgimento di fasi del processo produttivo o per lo svolgimento di attivita' amministrative e gestionali. 7. La commissione regionale per l'artigianato individua le attivita', in particolare legate alle nuove professioni o caratterizzate per l'impiego di nuove tecniche produttive, che possono rientrare nell'esercizio dell'impresa artigiana.