Art. 5.
                  Definizione di impresa artigiana
    1.  E'  artigiana  l'impresa  che,  esercitata  dall'imprenditore
artigiano  nei  limiti dimensionalidi cui all'Art. 6, abbia per scopo
prevalente  lo  svolgimento  di  un'attivita'  di produzione di beni,
anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attivita'
agricole  e  le  attivita'  di prestazione di servizi commerciali, di
intermediazione  della  circolazione  dei beni o ausiliarie di queste
ultime,  di  somministrazione  al  pubblico di alimenti e bevande, le
quali  tuttavia possono essere svolte in via strumentale o accessoria
all'esercizio dell'impresa.
    2.  E'  artigiana  l'impresa  che, nei limiti dimensionali di cui
all'Art.  6  e  con  gli  scopi  di  cui al comma 1, e' costituita ed
esercitata  in  forma  di  societa',  anche  cooperativa,  escluse le
societa' per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la
maggioranza  dei  soci,  ovvero  uno  nel caso di due soci, svolga in
prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e
che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.
    3.  E'  altresi' artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali
di cui all'Art. 6 e con gli scopi di cui al comma 1:
      a) e'   costituita   ed  esercitata  in  forma  di  societa'  a
responsabilita'  limitata  con  unico socio sempre che il socio unico
sia  in  possesso  dei requisiti indicati dall'Art. 4 e non sia unico
socio  di  altra  societa'  a responsabilita' limitata o socio di una
societa' in accomandita semplice;
      b) e'   costituita  ed  esercitata  in  forma  di  societa'  in
accomandita  semplice, sempre che ciascun socio accomandatario sia in
possesso  dei requisiti indicati dall'Art. 4 e non sia unico socio di
una  societa' a responsabilita' limitata o socio di altra societa' in
accomandita semplice.
    4.  In  caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarita'
delle  societa'  di  cui  al comma 3, l'impresa mantiene la qualifica
artigiana  purche'  i  soggetti  subentranti  siano  in  possesso dei
requisiti di cui al medesimo comma 3.
    5.  L'impresa  artigiana  puo'  svolgersi  in luogo fisso, presso
l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali
o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o
di  posteggio.  In  ogni  caso,  l'imprenditore artigiano puo' essere
titolare di una sola impresa artigiana.
    6. L'impresa artigiana puo' avvalersi di specifiche unita' locali
per  lo  svolgimento  di  fasi  del  processo  produttivo  o  per  lo
svolgimento di attivita' amministrative e gestionali.
    7.  La  commissione  regionale  per  l'artigianato  individua  le
attivita',   in   particolare   legate   alle   nuove  professioni  o
caratterizzate  per  l'impiego  di  nuove  tecniche  produttive,  che
possono rientrare nell'esercizio dell'impresa artigiana.