Art. 50. Disciplinari di produzione e marchio di origine e qualita' 1. Per le lavorazioni dell'artigianato artistico, tradizionale e tipico di qualita', individuate dalla Commissione regionale per l'artigianato (C.R.A.), sono predisposti appositi disciplinari di produzione che descrivono e definiscono per ciascun settore di attivita', sia i materiali impiegati sia le particolarita' delle tecniche produttive e qualunque altro elemento atto a caratterizzare le lavorazioni considerate. 2. I disciplinari vengono approvati dalla Commissione regionale per l'artigianato, che si puo' avvalere di esperti e consulenti esterni, nel rispetto della normativa regionale vigente. 3. Alle imprese artigiane iscritte con apposita annotazione all'albo provinciale delle imprese artigiane del settore, e' riconosciuto il diritto di avvalersi del marchio di origine e di qualita'. 4. La Commissione regionale per l'artigianato definisce la forma e le caratteristiche tecniche ed estetiche del marchio di origine e qualita' che dovra' comunque riportare la dicitura «Regione Liguria» seguita dalla specificazione del tipo di lavorazione, qualificata come «artistica» o «tradizionale» o «tipica di qualita» e completata con la eventuale denominazione della zona di affermata tradizione dalla quale la lavorazione proviene. 5. La commissione provinciale per l'artigianato vigila sul corretto uso del marchio e, previa diffida, puo' sospendere e, nei casi di reiterata violazione, revocare la concessione all'uso del marchio di origine e qualita'. 6. E' vietata l'apposizione del marchio su prodotti finiti acquistati da soggetti terzi.