Art. 50.
     Disciplinari di produzione e marchio di origine e qualita'
    1.  Per le lavorazioni dell'artigianato artistico, tradizionale e
tipico  di  qualita',  individuate  dalla  Commissione  regionale per
l'artigianato  (C.R.A.),  sono  predisposti  appositi disciplinari di
produzione  che  descrivono  e  definiscono  per  ciascun  settore di
attivita',  sia  i  materiali  impiegati  sia le particolarita' delle
tecniche  produttive e qualunque altro elemento atto a caratterizzare
le lavorazioni considerate.
    2.  I  disciplinari vengono approvati dalla Commissione regionale
per  l'artigianato,  che  si  puo'  avvalere  di esperti e consulenti
esterni, nel rispetto della normativa regionale vigente.
    3.  Alle  imprese  artigiane  iscritte  con  apposita annotazione
all'albo   provinciale   delle  imprese  artigiane  del  settore,  e'
riconosciuto  il  diritto  di  avvalersi  del marchio di origine e di
qualita'.
    4.  La Commissione regionale per l'artigianato definisce la forma
e  le  caratteristiche tecniche ed estetiche del marchio di origine e
qualita'  che dovra' comunque riportare la dicitura «Regione Liguria»
seguita  dalla  specificazione  del  tipo di lavorazione, qualificata
come  «artistica» o «tradizionale» o «tipica di qualita» e completata
con  la  eventuale  denominazione  della zona di affermata tradizione
dalla quale la lavorazione proviene.
    5.  La  commissione  provinciale  per  l'artigianato  vigila  sul
corretto  uso  del  marchio e, previa diffida, puo' sospendere e, nei
casi  di  reiterata  violazione,  revocare la concessione all'uso del
marchio di origine e qualita'.
    6.  E'  vietata  l'apposizione  del  marchio  su  prodotti finiti
acquistati da soggetti terzi.