Art. 53.
                    Interventi per la formazione
    1.  La  Regione, nell'ambito della programmazione delle attivita'
formative,   definisce   le   iniziative   da  assumere  nel  settore
dell'artigianato,  favorendo l'integrazione tra i sistemi formativi e
l'alternanza  scuola-lavoro,  nonche'  la  formazione a distanza e in
azienda  con particolare riguardo alle imprese del settore artistico,
tradizionale e tipico di qualita'.
    2.  Le  imprese  artigiane  possono  essere chiamate a concorrere
all'attuazione  dell'istruzione  artigiana,  in  qualita'  di  centri
formativi   aziendali,   sulla   base  di  apposite  convenzioni  che
valorizzino appieno la prevalente funzione formativa aziendale.