Art. 53. Interventi per la formazione 1. La Regione, nell'ambito della programmazione delle attivita' formative, definisce le iniziative da assumere nel settore dell'artigianato, favorendo l'integrazione tra i sistemi formativi e l'alternanza scuola-lavoro, nonche' la formazione a distanza e in azienda con particolare riguardo alle imprese del settore artistico, tradizionale e tipico di qualita'. 2. Le imprese artigiane possono essere chiamate a concorrere all'attuazione dell'istruzione artigiana, in qualita' di centri formativi aziendali, sulla base di apposite convenzioni che valorizzino appieno la prevalente funzione formativa aziendale.