Art. 54.
                           Botteghe-scuola
    1.  Sono  denominati «Botteghe-scuola» i laboratori delle imprese
del  settore  dell'artigianato  artistico,  tradizionale  e tipico di
qualita' diretti da un maestro artigiano.
    2.   La   Regione,   sentita   la   Commissione   regionale   per
l'artigianato,   precisa  in  particolare  le  caratteristiche  e  le
modalita'  di  costituzione delle botteghe-scuola che saranno dirette
da un maestro artigiano.
    3.    Le   botteghe-scuola   svolgono   compiti   di   formazione
professionale  nell'ambito  dello  specifico settore dell'artigianato
artistico  e tradizionale di cui sono espressione. Le botteghe-scuola
possono  essere  soggetti di convenzione per la gestione di attivita'
formative ai sensi dell'Art. 53.
    4. Nell'ambito della bottega-scuola, il maestro artigiano cura la
formazione  pratica  finalizzata  al  conseguimento  di una capacita'
tecnica adeguata.