Art. 54. Botteghe-scuola 1. Sono denominati «Botteghe-scuola» i laboratori delle imprese del settore dell'artigianato artistico, tradizionale e tipico di qualita' diretti da un maestro artigiano. 2. La Regione, sentita la Commissione regionale per l'artigianato, precisa in particolare le caratteristiche e le modalita' di costituzione delle botteghe-scuola che saranno dirette da un maestro artigiano. 3. Le botteghe-scuola svolgono compiti di formazione professionale nell'ambito dello specifico settore dell'artigianato artistico e tradizionale di cui sono espressione. Le botteghe-scuola possono essere soggetti di convenzione per la gestione di attivita' formative ai sensi dell'Art. 53. 4. Nell'ambito della bottega-scuola, il maestro artigiano cura la formazione pratica finalizzata al conseguimento di una capacita' tecnica adeguata.