Art. 55.
                          Maestro artigiano
    1.  La qualifica di maestro artigiano e' attribuita, su richiesta
dell'interessato,  dalla  Commissione  regionale per l'artigianato al
titolare   di   impresa  del  settore  dell'artigianato  artistico  o
tradizionale   ovvero   al   socio   di   questa   purche'  partecipi
personalmente all'attivita'.
    2.  I  requisiti  minimi  per il conseguimento della qualifica di
maestro artigiano sono i seguenti:
      a) anzianita'  professionale  di almeno sette anni, maturata in
qualita' di titolare, di socio lavoratore o di dipendente qualificato
di  un'impresa  definita  artigiana ai sensi dell'Art. 5 operante nei
settori di cui al comma 1;
      b) per    i    titolari    di   impresa,   elevata   attitudine
all'insegnaniento  del  mestiere,  desumibile  dall'aver  avuto  alle
dipendenze  apprendisti artigiani portati alla qualificazione di fine
apprendistato.
    3.   La  Commissione  regionale  per  l'artigianato  rilascia  la
qualifica  di  maestro  artigiano  dopo  aver  verificato l'effettiva
professionalita'  conseguita,  la sussistenza dei requisiti di cui al
comma  2  e l'attitudine personale del richiedente ad esercitare tale
funzione.