Art. 57. Sostegno ai giovani imprenditori artigiani 1. La Regione Liguria favorisce la nascita di nuove imprese artigiane formate da giovani attraverso una pluralita' di agevolazioni. 2. Per accedere alle agevolazioni di cui al comma 1, le imprese devono avere i seguenti requisiti: a) per le imprese individuali, eta' del titolare non superiore ai trent'anni al momento della presentazione della domanda; b) per le societa' di capitali, eta' dei rappresentanti legali e di almeno due terzi dei soci che detengano almeno i due terzi del capitale non superiore ai trent'anni; c) per le societa' di persone e cooperative, eta' dei rappresentanti legali e di un numero prevalente di soci non superiore ai trent'anni. 3. Gli interventi e le modalita' di sostegno sono definiti nel programma triennale previsto dall'Art. 41 e sono finanziati con il Fondo regionale per l'artigianato di cui all'Art. 38, al cui interno e' costituita, per le finalita' del presente articolo, una sezione apposita.