Art. 57.
             Sostegno ai giovani imprenditori artigiani
    1.  La  Regione  Liguria  favorisce  la  nascita di nuove imprese
artigiane   formate   da   giovani   attraverso   una  pluralita'  di
agevolazioni.
    2.  Per  accedere alle agevolazioni di cui al comma 1, le imprese
devono avere i seguenti requisiti:
      a) per  le imprese individuali, eta' del titolare non superiore
ai trent'anni al momento della presentazione della domanda;
      b) per  le societa' di capitali, eta' dei rappresentanti legali
e  di  almeno due terzi dei soci che detengano almeno i due terzi del
capitale non superiore ai trent'anni;
      c) per   le   societa'  di  persone  e  cooperative,  eta'  dei
rappresentanti legali e di un numero prevalente di soci non superiore
ai trent'anni.
    3.  Gli  interventi  e le modalita' di sostegno sono definiti nel
programma  triennale  previsto  dall'Art. 41 e sono finanziati con il
Fondo  regionale per l'artigianato di cui all'Art. 38, al cui interno
e'  costituita,  per  le finalita' del presente articolo, una sezione
apposita.