Art. 58.
                         I n t e r v e n t i
    1.   La  Regione  agevola  l'accesso  al  credito  delle  imprese
artigiane con i seguenti interventi:
      a) sostegno   e   promozione   della   cooperazione  creditizia
attraverso  il  sistema  dei consorzi e delle cooperative di garanzia
collettiva fidi;
      b) concorso   a   fondo  perduto  ovvero  nel  pagamento  degli
interessi  sulle  iniziative  attivate,  gestite  per  il  tramite di
Artigiancassa S.p.a. o di altri soggetti gestori;
      c) concessione  di  garanzie  mediante  il  fondo  regionale di
garanzia  di  cui  alla  legge  14 ottobre 1964, n. 1068 (Istituzione
presso  la  Cassa  per  il credito alle imprese artigiane di un fondo
centrale  di  garanzia  e  modifiche al capo VI della legge 25 luglio
1952,  n.  949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e
l'incremento    dell'occupazione)   gestito   per   il   tramite   di
Artigiancassa S.p.a. o di altri soggetti gestori.
    2.  FI.L.S.E.  Confart ed Artigiancassa S.p.a., nell'ambito delle
reciproche   autonomie,  coordinano  la  rispettiva  attivita'  anche
attraverso rapporti convenzionali.