Art. 58. I n t e r v e n t i 1. La Regione agevola l'accesso al credito delle imprese artigiane con i seguenti interventi: a) sostegno e promozione della cooperazione creditizia attraverso il sistema dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi; b) concorso a fondo perduto ovvero nel pagamento degli interessi sulle iniziative attivate, gestite per il tramite di Artigiancassa S.p.a. o di altri soggetti gestori; c) concessione di garanzie mediante il fondo regionale di garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 (Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione) gestito per il tramite di Artigiancassa S.p.a. o di altri soggetti gestori. 2. FI.L.S.E. Confart ed Artigiancassa S.p.a., nell'ambito delle reciproche autonomie, coordinano la rispettiva attivita' anche attraverso rapporti convenzionali.