Art. 59. Interventi tramite gli organismi fidi La Regione concede contributi al Consorzio fra le cooperative artigiane di garanzia della Liguria - Confart per la sua attivita' istituzionale e per le seguenti iniziative da effettuare da parte delle cooperative artigiane di garanzia o dal Confart stesso: a) garantire un patrimonio adeguato per la concessione di garanzie primarie e sussidiarie, a fronte di operazioni di credito, di leasing, di factoring o di altri prodotti finanziari o fideiussori innovativi; b) erogare a favore delle cooperative fondi di partecipazione o di contributo al capitale sociale vincolare fondi a garanzia, prestare fideiussioni; c) realizzare attivita' a favore delle cooperative e dei soci delle stesse dirette all'assistenza tecnica, all'informazione tecnico-finanziaria, all'aggiornamento, all'attivita' di qualificazione professionale e aggiornamento dei loro addetti e per il supporto amministrativo connesso all'incentivazione dell'artigianato nonche' all'elaborazione, in collaborazione con gli enti locali interessati, ed anche su iniziativa di questi, di programmi di sviluppo dell'artigianato e di azioni di ingegneria finanziaria nell'ambito dei sistemi economici locali, dei patti territoriali, dei contratti d'area e degli accordi di programma; d) agevolare il consolidamento, la fusione e la razionalizzazione delle strutture cooperative. 2. Il programma triennale indica la dotazione finanziaria degli interventi al Confart nonche' le modalita' di concessione delle provvidenze.