Art. 59.
                Interventi tramite gli organismi fidi
    La  Regione  concede  contributi  al Consorzio fra le cooperative
artigiane  di  garanzia  della Liguria - Confart per la sua attivita'
istituzionale  e  per  le  seguenti iniziative da effettuare da parte
delle cooperative artigiane di garanzia o dal Confart stesso:
      a) garantire  un  patrimonio  adeguato  per  la  concessione di
garanzie  primarie  e sussidiarie, a fronte di operazioni di credito,
di leasing, di factoring o di altri prodotti finanziari o fideiussori
innovativi;
      b) erogare a favore delle cooperative fondi di partecipazione o
di  contributo  al  capitale  sociale  vincolare  fondi  a  garanzia,
prestare fideiussioni;
      c) realizzare  attivita'  a favore delle cooperative e dei soci
delle   stesse   dirette   all'assistenza  tecnica,  all'informazione
tecnico-finanziaria,      all'aggiornamento,     all'attivita'     di
qualificazione  professionale  e aggiornamento dei loro addetti e per
il     supporto     amministrativo     connesso    all'incentivazione
dell'artigianato  nonche' all'elaborazione, in collaborazione con gli
enti  locali  interessati,  ed  anche  su  iniziativa  di  questi, di
programmi  di  sviluppo  dell'artigianato  e  di azioni di ingegneria
finanziaria  nell'ambito  dei  sistemi  economici  locali,  dei patti
territoriali, dei contratti d'area e degli accordi di programma;
      d) agevolare    il    consolidamento,    la    fusione   e   la
razionalizzazione delle strutture cooperative.
    2.  Il  programma triennale indica la dotazione finanziaria degli
interventi  al  Confart  nonche'  le  modalita'  di concessione delle
provvidenze.