Art. 6.
                         Limiti dimensionali
    1.   L'impresa   artigiana   puo'  essere  svolta  anche  con  la
prestazione  d'opera  di  personale  dipendente diretto personalmente
dall'imprenditore  artigiano  o  dai  soci,  sempre  che non superi i
seguenti limiti:
      a) per  l'impresa  che  non  lavora  in serie: un massimo di 18
dipendenti,  compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il
numero  massimo  dei  dipendenti  puo'  essere  elevato  fino  a 22 a
condizione che le unita' aggiuntive siano apprendisti;
      b) per  l'impresa  che lavora in serie, purche' con lavorazione
non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli
apprendisti  in  numero  non  superiore a 5; il numero dei dipendenti
puo'  essere  elevato fino a 12 a condizione che le unita' aggiuntive
siano apprendisti;
      c) per  l'impresa  che  svolge la propria attivita' nei settori
delle  lavorazioni  artistiche,  tradizionali e dell'abbigliamento su
misura:  un  massimo  di  32  dipendenti, compresi gli apprendisti in
numero  non  superiore  a  16;  il numero massimo dei dipendenti puo'
essere  elevato fino a 40 a condizione che le unita' aggiuntive siano
apprendisti.  I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e
dell'abbigliamento  su  misura  saranno  individuati  con decreto del
presidente  della  giunta regionale, sentita la commissione regionale
per l'artigianato;
      d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;
      e) per  le  imprese  di  costruzioni  edili:  un  massimo di 10
dipendenti,  compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; i1
numero  massimo  dei  dipendenti  puo'  essere  elevato  fino  a 14 a
condizione che le unita' aggiuntive siano apprendisti.
    2. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1:
      a) non   sono   computati  per  un  periodo  di  due  anni  gli
apprendisti  passati  in  qualifica  ai  sensi della legge 19 gennaio
1955,  n.  25 (disciplina dell'apprendistato) e mantenuti in servizio
dalla stessa impresa artigiana;
      b) non  sono  computati  i  lavoratori  a domicilio di cui alla
legge  18 dicembre 1973, n. 877 (nuove norme per la tutela del lavoro
a  domicilio),  sempre  che  non superino un terzo dei dipendenti non
apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
      c) sono  computati  i  familiari  dell'imprenditore,  ancorche'
partecipanti all'impresa familiare di cui all'Art. 230-bis del codice
civile,  che  svolgano  la loro attivita' di lavoro prevalentemente e
professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
      d) sono   computati,   tranne  uno,  i  soci  che  svolgono  il
prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
      e) non sono computati i portatori di handicap, fisici, psichici
o sensoriali;
      f) sono  computati  i dipendenti qualunque sia la loro mansione
svolta.