Art. 60. Statuti degli organismi fidi 1. Ai fini dell'accesso ai benefici di cui all'Art. 59 della presente legge, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, il Confart provvede ad adeguare, in caso di difformita', il proprio statuto ai seguenti principi: a) fini di mutualita', scopo non di lucro e divieto di distribuire utili, sotto qualsiasi forma, ai soci; b) presenza nel consiglio di amministrazione di un membro in rappresentanza della Regione Liguria, un membro in rappresentanza dell'Unioncamere Liguri e quattro membri due per ciascuna associazione regionale dell'artigianato rappresentate nel CNEL ed aventi una adeguata rappresentativita' a livello regionale ed in tutte le province liguri; c) designazione da parte della Regione Liguria di un componente del collegio sindacale con funzioni di presidente iscritto al registro dei revisori contabili; d) obbligo, in caso di scioglimento, di destinare l'eventuale avanzo di liquidazione, dedotte le quote rimborsate ai consorziati, a enti che perseguano finalita' mutualistiche affini indicati dall'assemblea che approva il bilancio di liquidazione. 2. Ai fini dell'accesso ai benefici dell'Art. 59 della presente legge, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, le cooperative provvedono ad adeguare, in caso di difformita', il proprio statuto ai seguenti principi: a) fini di mutualita', scopo non di lucro e divieto di distribuire utili, sotto qualsiasi forma, ai soci; b) presenza nel consiglio di amministrazione di: un membro in rappresentanza della Camera di commercio, industria, asrtigianato e agricoltura territorialmente competente e un membro per ciascuna associazione provinciale dell'artigianato rappresentata nel CNEL ed avente adeguata rappresentativita' sul territorio; c) designazione da parte della provincia, nel cui territorio ha sede la cooperativa di un componente del collegio sindacale con funzioni di presidente iscritto al registro dei revisori contabili; d) obbligo, in caso di scioglimento, di destinare l'eventuale avanzo di liquidazione, dedotte le quote rimborsate ai consorziati, a enti che perseguano finalita' mutualistiche affini indicati dall'assemblea che approva il bilancio di liquidazione.