Art. 60.
                    Statuti degli organismi fidi
    1.  Ai  fini  dell'accesso  ai  benefici di cui all'Art. 59 della
presente  legge,  entro  sei  mesi  dalla  sua  entrata in vigore, il
Confart  provvede  ad  adeguare,  in  caso di difformita', il proprio
statuto ai seguenti principi:
      a) fini  di  mutualita',  scopo  non  di  lucro  e  divieto  di
distribuire utili, sotto qualsiasi forma, ai soci;
      b) presenza  nel  consiglio  di amministrazione di un membro in
rappresentanza  della  Regione  Liguria,  un membro in rappresentanza
dell'Unioncamere   Liguri   e   quattro   membri   due  per  ciascuna
associazione  regionale  dell'artigianato  rappresentate  nel CNEL ed
aventi  una  adeguata  rappresentativita'  a  livello regionale ed in
tutte le province liguri;
      c) designazione da parte della Regione Liguria di un componente
del  collegio  sindacale  con  funzioni  di  presidente  iscritto  al
registro dei revisori contabili;
      d) obbligo,  in  caso di scioglimento, di destinare l'eventuale
avanzo di liquidazione, dedotte le quote rimborsate ai consorziati, a
enti   che   perseguano   finalita'   mutualistiche  affini  indicati
dall'assemblea che approva il bilancio di liquidazione.
    2.  Ai  fini dell'accesso ai benefici dell'Art. 59 della presente
legge,  entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, le cooperative
provvedono ad adeguare, in caso di difformita', il proprio statuto ai
seguenti principi:
      a) fini  di  mutualita',  scopo  non  di  lucro  e  divieto  di
distribuire utili, sotto qualsiasi forma, ai soci;
      b) presenza  nel  consiglio di amministrazione di: un membro in
rappresentanza  della  Camera di commercio, industria, asrtigianato e
agricoltura  territorialmente  competente  e  un  membro per ciascuna
associazione  provinciale  dell'artigianato rappresentata nel CNEL ed
avente adeguata rappresentativita' sul territorio;
      c) designazione da parte della provincia, nel cui territorio ha
sede  la  cooperativa  di  un  componente  del collegio sindacale con
funzioni di presidente iscritto al registro dei revisori contabili;
      d) obbligo,  in  caso di scioglimento, di destinare l'eventuale
avanzo di liquidazione, dedotte le quote rimborsate ai consorziati, a
enti   che   perseguano   finalita'   mutualistiche  affini  indicati
dall'assemblea che approva il bilancio di liquidazione.