Art. 61. Interventi tramite l'Artigiancassa S.p.a. 1. Fino alla data di scadenza e sulla base delle convenzioni gia' stipulate tra i competenti Ministeri e Artigiancassa S.p.a., alle quali la Regione e' subentrata ai sensi dell'Art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali), la Regione effettua conferimenti alla sezione del fondo previsto dalla legge n. 949/1952, attingendo anche da fondi comunitari. 2. Le convenzioni di cui al comma 1 mantengono la loro validita' fino alla loro scadenza. 3. La Regione destina altresi' propri conferimenti alla predetta sezione del fondo per realizzare le finalita' di cui al comma 4. 4. La giunta regionale, sulla base del programma triennale, con il piano annuale definisce le tipologie di intervento e le modalita' di gestione dei relativi interventi agevolativi, con particolare riferimento a: a) limiti di importo massimo, di tasso agevolato e di durata dei finanziamenti ammissibili a contributo; b) criteri selettivi e prioritari inerenti la concessione delle agevolazioni, articolati per categorie di attivita' e ubicazione territoriale; c) controlli sulla effettiva destinazione economica dei finanziamenti. 5. Per l'attuazione degli interventi dei cui al comma 4, l'Artigiancassa S.p.a. si avvale del comitato tecnico regionale di valutazione nella composizione stabilita con la deliberazione in data 24 maggio 2001 della Conferenza unificata ex Art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'Art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112/1998.