Art. 61.
              Interventi tramite l'Artigiancassa S.p.a.
    1. Fino alla data di scadenza e sulla base delle convenzioni gia'
stipulate  tra  i  competenti  Ministeri e Artigiancassa S.p.a., alle
quali  la  Regione  e'  subentrata  ai sensi dell'Art. 15 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  e  agli enti locali), la
Regione  effettua  conferimenti alla sezione del fondo previsto dalla
legge n. 949/1952, attingendo anche da fondi comunitari.
    2.  Le convenzioni di cui al comma 1 mantengono la loro validita'
fino alla loro scadenza.
    3.  La Regione destina altresi' propri conferimenti alla predetta
sezione del fondo per realizzare le finalita' di cui al comma 4.
    4.  La  giunta regionale, sulla base del programma triennale, con
il  piano annuale definisce le tipologie di intervento e le modalita'
di  gestione  dei  relativi  interventi  agevolativi, con particolare
riferimento a:
      a) limiti  di  importo  massimo, di tasso agevolato e di durata
dei finanziamenti ammissibili a contributo;
      b) criteri selettivi e prioritari inerenti la concessione delle
agevolazioni,  articolati  per  categorie  di  attivita' e ubicazione
territoriale;
      c) controlli   sulla   effettiva   destinazione  economica  dei
finanziamenti.
    5.  Per  l'attuazione  degli  interventi  dei  cui  al  comma  4,
l'Artigiancassa  S.p.a.  si  avvale del comitato tecnico regionale di
valutazione nella composizione stabilita con la deliberazione in data
24  maggio  2001  della  Conferenza  unificata  ex Art. 8 del decreto
legislativo  28  agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'Art. 13, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo n. 112/1998.