Art. 62. Fondo regionale di garanzia 1. La Regione effettua propri conferimenti al fondo regionale di garanzia di cui alla legge n. 1068/1964 per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito, a favore delle imprese artigiane, effettuate ai sensi della legge n. 949/1952, e successive modificazioni. 2. Il piano annuale degli interventi indica le modalita' per la concessione dei conferimenti. 3. Fino alla data di scadenza e sulla base delle convenzioni stipulate tra i competenti Ministeri e l'Artigiancassa S.p.a., alle quali la Regione e' subentrata ai sensi dell'Art. 15 del decreto legislativo n. 112/1998, la gestione degli interventi di cui al comma 1 e' effettuata dall'Artigiancassa S.p.a. ai sensi dei regolamenti e delle convenzioni vigenti ed in coordinamento con il ConfArt.