Art. 62.
                     Fondo regionale di garanzia
    1.  La Regione effettua propri conferimenti al fondo regionale di
garanzia  di  cui alla legge n. 1068/1964 per la copertura dei rischi
derivanti  dalle  operazioni  di  credito,  a  favore  delle  imprese
artigiane,  effettuate ai sensi della legge n. 949/1952, e successive
modificazioni.
    2.  Il  piano annuale degli interventi indica le modalita' per la
concessione dei conferimenti.
    3.  Fino  alla  data  di  scadenza e sulla base delle convenzioni
stipulate  tra  i competenti Ministeri e l'Artigiancassa S.p.a., alle
quali  la  Regione  e'  subentrata  ai sensi dell'Art. 15 del decreto
legislativo n. 112/1998, la gestione degli interventi di cui al comma
1  e' effettuata dall'Artigiancassa S.p.a. ai sensi dei regolamenti e
delle convenzioni vigenti ed in coordinamento con il ConfArt.