Art. 63.
                     Norme transitorie e finali
    1.  Le  commissioni  provinciali  e  regionale per l'artigianato,
anche  nella  sua composizione integrata, nonche' il comitato tecnico
consultivo  per  l'artigianato e il comitato tecnico regionale presso
l'Artigiancassa  S.p.a.  sono  nominati  entro sei mesi dalla data di
entrata   in  vigore  della  presente  legge.  Fino  a  tale  termine
continuano  ad  operare le commissioni, i comitati e gli altri organi
consultivi previsti dalla previgente normativa.
    2.  Le  procedure  pendenti  alla data di entrata in vigore della
presente legge sono concluse ai sensi delle disposizioni previgenti e
gli  stanziamenti  iscritti sul bilancio 2002 sono utilizzati fino al
termine dell'esercizio ai sensi delle medesime disposizioni.
    3.  Le  disposizioni  abrogate  dalla presente legge continuano a
trovare  applicazione  per  i rapporti di liquidazione dei contributi
gia'  concessi  ai  sensi  della  medesima nonche' per la loro revoca
prescindendo  dal  parere  dei  comitati consultivi per l'artigianato
soppressi ai sensi della presente legge.
    4.  In  sede  di  prima  applicazione  della  presente  legge, il
programma  triennale  di  cui  all'Art. 41 deve essere proposto dalla
giunta  al  consiglio  regionale,  per l'approvazione, entro tre mesi
dalla data a entrata in vigore della presente legge.
    5.  Sono  fatti  salvi  i  rapporti  gia'  attivati  mediante  la
concessione della garanzia fidejussoria di cui alla legge regionale 6
luglio 1978, n. 38, e si prescinde, per la dichiarazione di decadenza
ed  inefficacia  della  garanzia  nonche'  per  la liquidazione delle
competenze a favore degli istituti di credito interessati, dal parere
dei  comitati  consultivi  per l'artigianato soppressi ai sensi della
presente legge.
    6.  Ai componenti delle commissioni e dei comitati previsti dalla
presente   legge,  con  esclusione  dei  dipendenti  regionali,  sono
attribuiti  i compensi ed i rimborsi di cui alla tabella «A» allegata
alla  legge  regionale  4  giugno  1996,  n. 25 (Nuova disciplina dei
compensi  ai  componenti  di collegi, commissioni e comitati operanti
presso  la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n.
28  (Disciplina  degli  enti  strumentali della Regione) e alla legge
regionale  5 aprile 1995, n. 20 (Norme per l'attuazione dei programmi
di  investimento  in  sanita'  per  l'ammodernamento  del  patrimonio
immobiliare e tecnologico) e successive modificazioni.
    7.  Lo  schema  di  convenzione  di  cui all'Art. 47, comma 3, da
stipulare tra la Regione Liguria e la fondazione denominata «Istituto
per lo studio del vetro e dell'arte vetraria», con sede in Altare, e'
quello  approvato  dalla giunta regionale in data 7 giugno 2002 quale
proposta  al  consiglio n. 18 e la somma di Euro 30.987, 57 impegnata
sul  capitolo  7820  «Contributi  a  favore della produzione vetraria
manuale ed artistica» del bilancio per l'esercizio 2001, e' destinata
esclusivamente  alla  attuazione  delle iniziative previste dall'Art.
47, comma 7.