Art. 63. Norme transitorie e finali 1. Le commissioni provinciali e regionale per l'artigianato, anche nella sua composizione integrata, nonche' il comitato tecnico consultivo per l'artigianato e il comitato tecnico regionale presso l'Artigiancassa S.p.a. sono nominati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale termine continuano ad operare le commissioni, i comitati e gli altri organi consultivi previsti dalla previgente normativa. 2. Le procedure pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi delle disposizioni previgenti e gli stanziamenti iscritti sul bilancio 2002 sono utilizzati fino al termine dell'esercizio ai sensi delle medesime disposizioni. 3. Le disposizioni abrogate dalla presente legge continuano a trovare applicazione per i rapporti di liquidazione dei contributi gia' concessi ai sensi della medesima nonche' per la loro revoca prescindendo dal parere dei comitati consultivi per l'artigianato soppressi ai sensi della presente legge. 4. In sede di prima applicazione della presente legge, il programma triennale di cui all'Art. 41 deve essere proposto dalla giunta al consiglio regionale, per l'approvazione, entro tre mesi dalla data a entrata in vigore della presente legge. 5. Sono fatti salvi i rapporti gia' attivati mediante la concessione della garanzia fidejussoria di cui alla legge regionale 6 luglio 1978, n. 38, e si prescinde, per la dichiarazione di decadenza ed inefficacia della garanzia nonche' per la liquidazione delle competenze a favore degli istituti di credito interessati, dal parere dei comitati consultivi per l'artigianato soppressi ai sensi della presente legge. 6. Ai componenti delle commissioni e dei comitati previsti dalla presente legge, con esclusione dei dipendenti regionali, sono attribuiti i compensi ed i rimborsi di cui alla tabella «A» allegata alla legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 (Nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione) e alla legge regionale 5 aprile 1995, n. 20 (Norme per l'attuazione dei programmi di investimento in sanita' per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico) e successive modificazioni. 7. Lo schema di convenzione di cui all'Art. 47, comma 3, da stipulare tra la Regione Liguria e la fondazione denominata «Istituto per lo studio del vetro e dell'arte vetraria», con sede in Altare, e' quello approvato dalla giunta regionale in data 7 giugno 2002 quale proposta al consiglio n. 18 e la somma di Euro 30.987, 57 impegnata sul capitolo 7820 «Contributi a favore della produzione vetraria manuale ed artistica» del bilancio per l'esercizio 2001, e' destinata esclusivamente alla attuazione delle iniziative previste dall'Art. 47, comma 7.