Art. 65.
                          Norma finanziaria
    1.  Agli  oneri  derivanti  dalla  presente  legge si provvede, a
partire   dall'anno   finanziario  2003,  mediante  gli  stanziamenti
iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale
- area XVI «Artigianato» alle seguenti Unita' Previsionali di Base:
      U.P.B.   16.101   -   Interventi   a   tutela  dell'artigianato
(ridenominata);
      LP.B.   16.201   -   Politiche   di  sviluppo  dell'artigianato
(ridenominata).
    2.  Agli oneri per l'esercizio 2003 e per gli esercizi successivi
si provvede con legge di bilancio.
    3.  Agli  oneri  derivanti dall'Art. 63, comma 6, si provvede con
gli    stanziamenti    iscritti    nell'U.P.B.   18.102   «Spesa   di
funzionamento».
    4.   Agli   oneri   derivanti   dall'Art.  11  «Organizzazione  e
funzionamento  delle  Commissioni»  si  provvede con gli stanziamenti
iscritti nell'U.P.B. 18.103«Spesa per le deleghe agli enti locali».
    5.  Agli  oneri  previsti  ai  commi  3  e  4,  per  gli esercizi
successivi, si provvede con i relativi bilanci.
    6.  Sono  mantenute  nello  stato  di  previsione della spesa del
bilancio  regionale  area  XVI  «Artigianato»,  in relazione a quanto
previsto  dall'Art.  64 «Abrogazioni», fino ad esaurimento della loro
funzione  e dei relativi stanziamenti le seguenti unita' previsionali
di base:
      U.P.B. 16.103 - Agevolazioni al credito per l'artigianato;
      U.P.H.  16.202  -  Interventi  promozionali  per  l'artigianato
contributi in annualita';
      U.P.R. 16.203 - Agevolazioni al credito per l'artigianato;
      U.P.B.  16.204  -  Agevolazioni  al  credito  per l'artigianato
contributi in annualita';
      U.P.B. 16.205 - Sviluppo associazionismo nell'artigianato;
      U.P.B.  16.206  -  Sviluppo  associazionismo nell'artigianato -
contributi in annualita'.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Liguria.
      Genova, 2 gennaio 2003
                          p. il presidente,
                      il vicepresidente: Plinio