Art. 65. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, a partire dall'anno finanziario 2003, mediante gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale - area XVI «Artigianato» alle seguenti Unita' Previsionali di Base: U.P.B. 16.101 - Interventi a tutela dell'artigianato (ridenominata); LP.B. 16.201 - Politiche di sviluppo dell'artigianato (ridenominata). 2. Agli oneri per l'esercizio 2003 e per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. 3. Agli oneri derivanti dall'Art. 63, comma 6, si provvede con gli stanziamenti iscritti nell'U.P.B. 18.102 «Spesa di funzionamento». 4. Agli oneri derivanti dall'Art. 11 «Organizzazione e funzionamento delle Commissioni» si provvede con gli stanziamenti iscritti nell'U.P.B. 18.103«Spesa per le deleghe agli enti locali». 5. Agli oneri previsti ai commi 3 e 4, per gli esercizi successivi, si provvede con i relativi bilanci. 6. Sono mantenute nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale area XVI «Artigianato», in relazione a quanto previsto dall'Art. 64 «Abrogazioni», fino ad esaurimento della loro funzione e dei relativi stanziamenti le seguenti unita' previsionali di base: U.P.B. 16.103 - Agevolazioni al credito per l'artigianato; U.P.H. 16.202 - Interventi promozionali per l'artigianato contributi in annualita'; U.P.R. 16.203 - Agevolazioni al credito per l'artigianato; U.P.B. 16.204 - Agevolazioni al credito per l'artigianato contributi in annualita'; U.P.B. 16.205 - Sviluppo associazionismo nell'artigianato; U.P.B. 16.206 - Sviluppo associazionismo nell'artigianato - contributi in annualita'. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 2 gennaio 2003 p. il presidente, il vicepresidente: Plinio