Art. 9.
                   Composizione delle commissioni
    1.  I  componenti delle commissioni provinciali per l'artigianato
sono  nominati con decreto del presidente della giunta regionale e si
compongono di quattordici membri di cui:
      a) sei  titolari  di imprese artigiane operanti nella provincia
da  almeno  tre anni, designati dalle associazioni artigiane presenti
sul  territorio  di ciascuna provincia e aderenti alle organizzazioni
sindacali  nazionali  di categoria firmatarie di contratti collettivi
di lavoro e con struttura regionale operante in Liguria;
      b) due  esperti  in  materia  di  artigianato  designati  dalle
organizzazioni  artigiane  a struttura nazionale piu' rappresentative
della provincia;
      c) tre  rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali
dei lavoratori dipendenti piu' rappresentative della provincia;
      d) un  rappresentante  dell'ufficio  provinciale  del  lavoro e
della massima occupazione;
      e) un  rappresentante  dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale;
      f) il conservatore del registro delle imprese o suo delegato.
    2.  Le designazioni dei componenti di cui alle lettere a), b), c)
del  comma 1, devono pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla
richiesta.   Trascorso   tale  termine  il  presidente  della  giunta
regionale provvede egualmente alla nomina dei membri gia' designati e
alla   costituzione   della  commissione  provinciale  purche'  siano
pervenute    alla    Regione   almeno   sette   designazioni,   salvo
l'integrazione  della  stessa  commissione  a seguito delle eventuali
successive designazioni.
    3.   In   mancanza  di  almeno  sette  designazioni  nel  termine
stabilito,  il  presidente  della giunta regionale, previa diffida ad
adempiere entro apposito termine, nomina un commissario straordinario
per   l'esercizio   delle   funzioni  al  tribuite  alla  commissione
provinciale per l'artigianato.
    4.  I componenti di una commissione provinciale per l'artigianato
di  cui  alle lettere b), c), e) del comma 1 non possono far parte di
un altra commissione provinciale.
    5. Fino alla data di approvazione del regolamento di cui all'Art.
11,  comma  2,  per  la validita' delle riunioni della commissione e'
necessaria  la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le
deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti computando gli
astenuti   e,in  caso  di  parita'  di  voti,  prevale  il  voto  del
presidente.
    6.  La prima seduta della commissione e' convocata dal componente
piu'  anziano  di  eta',  che la presiede, entro il termine di trenta
giorni  dalla  comunicazione  da  parte  della Regione, ai componenti
della  commissione,  del  decreto  di nomina. In caso di inosservanza
dell'obbligo   di   convocazione   provvede  il  dirigente  regionale
competente.
    7.  Il  presidente  della commissione provinciale e' eletto nella
seduta  di  insediamento  a maggioranza assoluta dei componenti fra i
membri di cui alla lettera a) del comma 1.
    Qualora nella prima votazione non sia raggiunta tale maggioranza,
si  procede  alla  votazione  di ballottaggio fra i due candidati che
hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parita' di voti e' eletto
presidente  il  piu' anziano di eta'. Successivamente e con lo stesso
procedimento, viene eletto il vicepresidente.
    8. Le commissioni provinciali durano in carica cinque anni.
    9.  I  componenti  delle  commissioni  provinciali decadono dalla
carica in caso di perdita dei requisiti prescritti dalla legge per la
loro  nomina ed in caso di mancata partecipazione alle sedute per tre
riunioni  consecutive  senza  giustificato  motivo.  La  decadenza e'
pronunciata  dal  presidente  della  giunta  regionale  a  seguito di
tempestiva comunicazione del presidente della commissione stessa.
    10.  I  componenti  di  cui  alle  lettere a), b), c) del comma 1
cessati  dalla carica per qualsiasi causa sono sostituiti con decreto
del   presidente   della   giunta   regionale  sulla  base  di  nuove
designazioni.
    11.  I  componenti  nominati in luogo di quelli cessati durano in
carica fino alla scadenza della commissione provinciale.
    12.  Le funzioni di segreteria della commissione provinciale, che
dispone   di   una  propria  struttura  organizzativa  funzionalmente
dipendente dal presidente della commissione stessa, vengono svolte da
un  funzionario  della camera di commercio avente idonea qualifica ed
appositamente  incaricato dalla direzione della camera stessa, previa
intesa   con   il   presidente   della  commissione  provinciale  per
l'artigianato.