Art. 2. Requisiti e modalita' di iscrizione e tenuta degli elenchi 1. Agli elenchi dei fisioterapisti possono essere iscritti coloro che sono in possesso del diploma universitario di fisioterapista, conseguito ai sensi dell'Art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche o di diploma o attestato equipollente. 2. Agli elenchi dei logopedisti possono essere iscritti coloro che sono in possesso del diploma universitario di logopedista, conseguito ai sensi dell'Art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche o di diploma o attestato equipollente. 3. Il dirigente della struttura competente in materia di sanita' istituisce gli elenchi di cui ai commi 1 e 2 e ne stabilisce le modalita' di tenuta, da parte delle aziende U.S.L.. 4. Ai fini dell'iscrizione agli elenchi di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati presentano al dirigente di cui al comma 3 un'istanza e contestualmente ad essa, ai sensi dell'Art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), la dichiarazione sostitutiva del possesso del diploma universitario richiesto ai sensi dei commi 1 e 2. Il dirigente, a seguito dell'esame dell'istanza e della relativa dichiarazione sostitutiva presentate, procede all'iscrizione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 11 luglio 2002 STORACE