Art. 2.
     Requisiti e modalita' di iscrizione e tenuta degli elenchi
    1. Agli elenchi dei fisioterapisti possono essere iscritti coloro
che  sono  in  possesso  del diploma universitario di fisioterapista,
conseguito  ai  sensi  dell'Art.  6, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre  1992,  n.  502  e  successive  modifiche  o di diploma o
attestato equipollente.
    2.  Agli  elenchi  dei logopedisti possono essere iscritti coloro
che  sono  in  possesso  del  diploma  universitario  di logopedista,
conseguito  ai sensi dell'Art. 6, comma 3, del decreto legislativo n.
502/1992   e   successive   modifiche   o   di  diploma  o  attestato
equipollente.
    3.  Il dirigente della struttura competente in materia di sanita'
istituisce  gli  elenchi  di  cui  ai  commi 1 e 2 e ne stabilisce le
modalita' di tenuta, da parte delle aziende U.S.L..
    4.  Ai fini dell'iscrizione agli elenchi di cui ai commi 1 e 2, i
soggetti  interessati  presentano  al  dirigente  di  cui  al comma 3
un'istanza  e  contestualmente  ad  essa,  ai  sensi dell'Art. 46 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445
(Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia   di   documentazione   amministrativa),   la   dichiarazione
sostitutiva del possesso del diploma universitario richiesto ai sensi
dei  commi  1  e 2. Il dirigente, a seguito dell'esame dell'istanza e
della   relativa   dichiarazione   sostitutiva   presentate,  procede
all'iscrizione.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Lazio.
      Roma, 11 luglio 2002
                               STORACE