Art. 5.
                              Personale
    1.  Il  personale che opera nella ludoteca deve essere costituito
da  operatori  in  possesso  del diploma di scuola media superiore di
maestra  d'asilo,  o  di  maturita'  magistrale,  o  di  assistente o
dirigente  di comunita' infantili o diplomi equipollenti ovvero di un
diploma  di  scuola  media  superiore e di un attestato di formazione
professionale  per  attivita'  socio-educative  in  favore di minori,
riconosciuto   dallo  Stato  o  dalla  Regione.  Puo'  operare  nelle
ludoteche  anche  il personale in possesso del diploma di laurea o di
diploma  universitario  in  materie  rientranti  nelle  scienze della
formazione  o dell'educazione o in discipline afferenti la psicologia
o i servizi sociali.
    2.  Per  ogni  ludoteca  deve  prestare  servizio  un  numero  di
ludotecari  adeguato  alle  dimensioni  della  stessa,  agli orari di
apertura,   all'eta'   degli  utenti,  alle  attivita'  previste  dai
programmi, con un limite minimo di due ludotecari.
    3.  La Regione, nell'ambito dei piani di formazione professionale
di  propria  competenza,  promuove  attivita'  di  qualificazione  ed
aggiornamento per il personale che svolge attivita' presso ludoteche.
    4.  I  gestori delle ludoteche, sia pubbliche sia private, devono
assicurare al personale che opera nella ludoteca un regolare rapporto
di lavoro, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti di lavoro e
dai relativi accordi integrativi.