Art. 6.
                             Contributi
    1.  La Regione, nei limiti dello stanziamento del capitolo di cui
all'Art. 7, concede contributi per il potenziamento di servizi per il
gioco  infantile, quali ludoteche e strutture per il gioco ricreativo
all'aperto,  al  comune  di  Roma ed ai comuni associati negli ambiti
territoriali d'intervento previsti dalla legge 28 agosto 1997, n. 285
(Disposizioni  per  la  promozione  di  diritti e di opportunita' per
l'infanzia    e    l'adolescenza)    ed    individuati    dal   piano
socio-assistenziale regionale di cui alla legge regionale 9 settembre
1996, n. 38 e successive modifiche.
    2.   La  giunta  regionale,  sentita  la  competente  commissione
consiliare,  con  propria  deliberazione da pubblicare nel Bollettino
ufficiale  della  Regione,  determina  i  criteri  e le modalita' per
l'erogazione  dei  contributi di cui al comma 1 entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.