Art. 2.
    Conferenza permanente Regione ordini e collegi professionali
    1.  Per  le  finalita' di cui all'Art. 1, e' istituita, presso la
presidenza della giunta regionale, la conferenza permanente Regione -
ordini  e  collegi  professionali,  di seguito denominata conferenza,
come  strumento  di  raccordo,  consultazione  e  partecipazione, con
particolare    riguardo   all'approfondimento   delle   problematiche
concernenti  la formazione e l'aggiornamento dei professionisti, alla
elaborazione  di norme e disposizioni tecniche, anche semplificative,
relative   ai  vari  settori  di  materie  di  competenza  regionale,
all'istituzione di osservatori permanenti sui temi economico-fiscali,
sanitari  e della sicurezza e qualita' dei servizi, all'utilizzazione
di figure professionali non disponibili nell'organico regionale.