Art. 2. Conferenza permanente Regione ordini e collegi professionali 1. Per le finalita' di cui all'Art. 1, e' istituita, presso la presidenza della giunta regionale, la conferenza permanente Regione - ordini e collegi professionali, di seguito denominata conferenza, come strumento di raccordo, consultazione e partecipazione, con particolare riguardo all'approfondimento delle problematiche concernenti la formazione e l'aggiornamento dei professionisti, alla elaborazione di norme e disposizioni tecniche, anche semplificative, relative ai vari settori di materie di competenza regionale, all'istituzione di osservatori permanenti sui temi economico-fiscali, sanitari e della sicurezza e qualita' dei servizi, all'utilizzazione di figure professionali non disponibili nell'organico regionale.