Art. 5. Regolamento 1. La conferenza, entro sessanta giorni dal suo insediamento da parte del presidente della giunta regionale, approva il regolamento per disciplinare le modalita' di funzionamento della conferenza stessa. 2. Per rendere piu' snella ed efficace l'attivita' della conferenza, il regolamento di cui al comma 1 ne definisce l'articolazione interna in commissioni, in relazione ai settori omogenei di materie, individuando le specifiche attribuzioni. Le sedute delle commissioni sono presiedute dagli assessori competenti nelle materie oggetto di discussione. 3. Il regolamento di cui al comma 1 definisce, altresi', i compiti della segreteria tecnica della conferenza.