Art. 5.
                             Regolamento
    1.  La  conferenza, entro sessanta giorni dal suo insediamento da
parte  del  presidente della giunta regionale, approva il regolamento
per  disciplinare  le  modalita'  di  funzionamento  della conferenza
stessa.
    2.   Per  rendere  piu'  snella  ed  efficace  l'attivita'  della
conferenza,   il   regolamento   di  cui  al  comma  1  ne  definisce
l'articolazione  interna  in  commissioni,  in  relazione  ai settori
omogenei  di  materie,  individuando  le  specifiche attribuzioni. Le
sedute  delle  commissioni sono presiedute dagli assessori competenti
nelle materie oggetto di discussione.
    3.  Il  regolamento  di  cui  al  comma  1 definisce, altresi', i
compiti della segreteria tecnica della conferenza.