Art. 2.
                             Interventi
    1.  Al  fine  di cui all'Art. 1, la Regione, attraverso l'agenzia
sviluppo  Lazio  S.p.a.,  che puo' avvalersi del supporto degli altri
soggetti  specializzati  della  rete  prevista dall'Art. 24, comma 3,
lettera  a),  della  legge  regionale  7 giugno  1999,  n. 6, per gli
aspetti di rispettiva competenza:
      a) promuove programmi di collaborazione tra le universita', gli
enti   e   i  soggetti  pubblici  e  privati  per  la  ricerca  e  la
sperimentazione  di nuovi farmaci e di nuove indicazioni terapeutiche
dei farmaci esistenti;
      b) agevola,  mediante la concessione di contributi alle imprese
farmaceutiche  o  biotecnologiche,  i progetti che attengono ad una o
piu' delle seguenti attivita', in relazione alla parte realizzata sul
territorio regionale:
        1)  ricerca e sperimentazione preclinica e biotecnologica per
lo  sviluppo di nuovi farmaci e di nuove indicazioni terapeutiche dei
farmaci esistenti;
        2)  realizzazione  di  partenariati  italiani o stranieri per
potenziare la collaborazione scientifica nell'ambito delle ricerche e
delle sperimentazioni;
        3)  creazione  e sviluppo di applicazioni innovative generate
dalle ricerche effettuate.