Art. 2. Interventi 1. Al fine di cui all'Art. 1, la Regione, attraverso l'agenzia sviluppo Lazio S.p.a., che puo' avvalersi del supporto degli altri soggetti specializzati della rete prevista dall'Art. 24, comma 3, lettera a), della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, per gli aspetti di rispettiva competenza: a) promuove programmi di collaborazione tra le universita', gli enti e i soggetti pubblici e privati per la ricerca e la sperimentazione di nuovi farmaci e di nuove indicazioni terapeutiche dei farmaci esistenti; b) agevola, mediante la concessione di contributi alle imprese farmaceutiche o biotecnologiche, i progetti che attengono ad una o piu' delle seguenti attivita', in relazione alla parte realizzata sul territorio regionale: 1) ricerca e sperimentazione preclinica e biotecnologica per lo sviluppo di nuovi farmaci e di nuove indicazioni terapeutiche dei farmaci esistenti; 2) realizzazione di partenariati italiani o stranieri per potenziare la collaborazione scientifica nell'ambito delle ricerche e delle sperimentazioni; 3) creazione e sviluppo di applicazioni innovative generate dalle ricerche effettuate.