Art. 3.
                             Regolamento
    1.  Entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge e' emanato un regolamento regionale di attuazione, in
conformita'  alla vigente normativa comunitaria, che, in particolare,
stabilisce:
      a) i requisiti dei soggetti beneficiari dei contributi;
      b) i  criteri e le modalita' per la presentazione delle domande
di contributo e per la relativa istruttoria;
      c) la  composizione  ed i compiti del nucleo di valutazione dei
programmi  e  dei  progetti  di  cui  all'Art.  2,  istituito  presso
l'assessorato   competente   in   materia  di  attivita'  produttive,
prevedendo   la  partecipazione  di  rappresentanti  dell'assessorato
competente  in materia di sanita' i quali esprimono parere vincolante
sotto il profilo scientifico;
      d) i  criteri di valutazione delle domande per la formazione di
una graduatoria;
      e) l'eventuale  individuazione  di  quote  di riserva del fondo
speciale  di  cui  all'Art.  4  a  favore di determinate categorie di
soggetti  beneficiari o di ambiti di ricerca di particolare interesse
sociale;
      f) le  spese ammissibili, le forme dei contributi concedibili e
le  relative  percentuali,  nonche'  le modalita' di concessione e di
erogazione;
      g) le  condizioni  per l'eventuale cumulabilita' dei contributi
con  altre  agevolazioni  pubbliche  e le modalita' per assicurare il
raccordo  con il complesso degli interventi finanziati con le risorse
comunitarie, nazionali e regionali;
      h) le  modalita' per l'effettuazione di monitoraggi e controlli
sulla   corretta  utilizzazione  dei  contributi  e  sullo  stato  di
attuazione  delle attivita' nonche' le cause e le modalita' di revoca
della  concessione dei contributi e di recupero delle eventuali somme
gia' erogate.