Art. 3. Regolamento 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e' emanato un regolamento regionale di attuazione, in conformita' alla vigente normativa comunitaria, che, in particolare, stabilisce: a) i requisiti dei soggetti beneficiari dei contributi; b) i criteri e le modalita' per la presentazione delle domande di contributo e per la relativa istruttoria; c) la composizione ed i compiti del nucleo di valutazione dei programmi e dei progetti di cui all'Art. 2, istituito presso l'assessorato competente in materia di attivita' produttive, prevedendo la partecipazione di rappresentanti dell'assessorato competente in materia di sanita' i quali esprimono parere vincolante sotto il profilo scientifico; d) i criteri di valutazione delle domande per la formazione di una graduatoria; e) l'eventuale individuazione di quote di riserva del fondo speciale di cui all'Art. 4 a favore di determinate categorie di soggetti beneficiari o di ambiti di ricerca di particolare interesse sociale; f) le spese ammissibili, le forme dei contributi concedibili e le relative percentuali, nonche' le modalita' di concessione e di erogazione; g) le condizioni per l'eventuale cumulabilita' dei contributi con altre agevolazioni pubbliche e le modalita' per assicurare il raccordo con il complesso degli interventi finanziati con le risorse comunitarie, nazionali e regionali; h) le modalita' per l'effettuazione di monitoraggi e controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi e sullo stato di attuazione delle attivita' nonche' le cause e le modalita' di revoca della concessione dei contributi e di recupero delle eventuali somme gia' erogate.