Art. 4. Fondo speciale 1. E' istituito presso l'agenzia sviluppo Lazio S.p.a., ai sensi dell'Art. 24 della legge regionale n. 6/1999, il «Fondo speciale per la ricerca e la sperimentazione di nuovi farmaci e di nuove indicazioni terapeutiche dei farmaci esistenti». 2. La gestione del fondo speciale e' regolata da apposita convenzione tra la Regione e l'agenzia sviluppo Lazio S.p.a., stipulata nel rispetto delle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all'Art. 3. 3. Le spese connesse alla gestione del fondo speciale, sostenute dall'agenzia sviluppo Lazio S.p.a., gravano sul fondo di cui al comma 1.