Art. 4.
                           Fondo speciale
    1.  E' istituito presso l'agenzia sviluppo Lazio S.p.a., ai sensi
dell'Art.  24 della legge regionale n. 6/1999, il «Fondo speciale per
la  ricerca  e  la  sperimentazione  di  nuovi  farmaci  e  di  nuove
indicazioni terapeutiche dei farmaci esistenti».
    2.  La  gestione  del  fondo  speciale  e'  regolata  da apposita
convenzione  tra  la  Regione  e  l'agenzia  sviluppo  Lazio  S.p.a.,
stipulata  nel rispetto delle disposizioni della presente legge e del
regolamento di cui all'Art. 3.
    3.  Le spese connesse alla gestione del fondo speciale, sostenute
dall'agenzia sviluppo Lazio S.p.a., gravano sul fondo di cui al comma
1.