Art. 5.
                      Disposizione finanziaria
    1.  Per  le  finalita'  di  cui alla presente legge, nel bilancio
regionale  per  l'esercizio  2002,  e'  istituito  apposito  capitolo
denominato  «Spese  per  il  fondo  speciale  per  la  ricerca  e  la
sperimentazione  di nuovi farmaci e di nuove indicazioni terapeutiche
dei  farmaci  esistenti»  con  lo stanziamento di euro un milione 500
mila in termini di competenza e cassa, nell'ambito della UPB C22.
    2.  Alla  copertura  dell'onere di cui al comma 1 si provvede, in
termini  di  competenza, mediante riduzione dello stanziamento di cui
all'elenco  4  del  bilancio  regionale  di previsione 2002, capitolo
T28501, lettera d) e, in termini di cassa, mediante riduzione di pari
importo della UPB T25.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Lazio.
      Roma, 22 luglio 2002
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