(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 21 del 30 luglio 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'Art. 4 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 1. Il comma 1 dell'Art. 4 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 e' sostituito dal seguente: «1. Il procedimento amministrativo deve concludersi nel termine di quarantacinque giorni, ovvero non superiore a novanta giorni qualora sia articolato in piu' fasi distinte».