Art. 4.
       Modifiche all'Art. 26 della legge regionale n. 57/1993
    1.  Al  comma  1 dell'Art. 26 della legge regionale n. 57/1993 la
parola:
    «legge» e' sostituita dalle seguenti:
    «legge  e  dai regolamenti di organizzazione di cui agli articoli
30 e 39 della legge regionale n. 6/2002.».