Art. 4. Modifiche all'Art. 26 della legge regionale n. 57/1993 1. Al comma 1 dell'Art. 26 della legge regionale n. 57/1993 la parola: «legge» e' sostituita dalle seguenti: «legge e dai regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39 della legge regionale n. 6/2002.».