Art. 2. Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 87/1990 e successive modifiche 1. Il comma 13 dell'art. 14 della legge regionale n. 87/1990, e sostituito dal seguente: «13. L'impiego di natanti trainati da motori per l'esercizio della pesca sportiva e' consentito, anche al fine di salvaguardare tradizioni piscatorie locali, nei soli casi espressamente stabiliti dalle province e comunque i motori dei natanti utilizzati per la pesca sportiva a traino non possono superare i nove cavalli di potenza. L'uso del motore e' in ogni caso consentito per recarsi sul posto di pesca». 2. Il comma 14 dell'art. 14 della legge regionale n. 87/1990 e' abrogato.