Art. 2.
Modifiche  all'art.  14 della legge regionale n. 87/1990 e successive
                              modifiche
    1.  Il  comma  13  dell'art. 14 della legge regionale n. 87/1990,
e sostituito dal seguente:
    «13.  L'impiego  di  natanti  trainati  da motori per l'esercizio
della  pesca  sportiva  e' consentito, anche al fine di salvaguardare
tradizioni  piscatorie  locali, nei soli casi espressamente stabiliti
dalle  province  e  comunque  i  motori dei natanti utilizzati per la
pesca  sportiva  a  traino  non  possono  superare  i nove cavalli di
potenza.  L'uso del motore e' in ogni caso consentito per recarsi sul
posto di pesca».
    2.  Il  comma 14 dell'art. 14 della legge regionale n. 87/1990 e'
abrogato.