Art. 3.
Modifiche  all'art.  43 della legge regionale n. 87/1990 e successive
                              modifiche
    1.  Dopo il comma 3 dell'art. 43 della legge regionale n. 87/1990
e successive modifiche, e' inserito il seguente:
    «3-bis.  In caso di violazione delle disposizioni di cui all'art.
11,   commi   9-bis   e   9-ter,   la  provincia  che  ha  rilasciato
l'autorizzazione  all'esercizio  della pesca sportiva con bilancio di
dimensioni  superiori  a m. 1,50 per lato, procede alla sospensione o
alla revoca dell'autorizzazione stessa».