Art. 3. Modifiche all'art. 43 della legge regionale n. 87/1990 e successive modifiche 1. Dopo il comma 3 dell'art. 43 della legge regionale n. 87/1990 e successive modifiche, e' inserito il seguente: «3-bis. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 11, commi 9-bis e 9-ter, la provincia che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio della pesca sportiva con bilancio di dimensioni superiori a m. 1,50 per lato, procede alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione stessa».