Art. 4. Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 87/1990 e successive modifiche 1. Al comma 6 dell'art. 30 della legge regionale n. 87/1990 le parole «pescato durante la gara» sono sostituite dalla seguente «morto». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 26 luglio 2002 STORACE