Art. 4.
Modifiche  all'art.  30 della legge regionale n. 87/1990 e successive
                              modifiche
    1.  Al  comma  6 dell'art. 30 della legge regionale n. 87/1990 le
parole  «pescato  durante  la  gara»  sono  sostituite dalla seguente
«morto».
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Lazio.
      Roma, 26 luglio 2002
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