Art. 6. Servizio volontario di guardia farmaceutica 1. Qualunque farmacia aperta al pubblico puo', a domanda, essere autorizzata, con deliberazione della A.S.L. territorialmente competente, sentiti i sindaci dei comuni interessati, le organizzazioni sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative e l'ordine provinciale dei farmacisti, ad effettuare il servizio volontario di guardia farmaceutica notturna, secondo le modalita' previste dall'Art. 4, comma 2. 2. Ad esclusione delle giornate di sabato, domenica, dei giorni di ferie e dei festivi, il servizio volontario di guardia farmaceutica diurna puo', a domanda, essere autorizzato nei centri con un numero di farmacie non inferiore cinquanta e nei comuni con una sola farmacia e ad elevato flusso turistico, con deliberazione della A.S.L. territorialmente competente, sentiti i sindaci dei comuni interessati, le organizzazioni sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative e l'ordine provinciale dei farmacisti. Con analogo procedimento deliberativo possono essere esonerate dall'obbligo di turno, le farmacie viciniori che ne facciano richiesta. 3. Il servizio volontario di guardia farmaceutica diurna deve essere espletato, qualunque sia la dimensione del comune interessato, a battenti aperti ed esclusivamente nei giorni in cui la farmacia deve effettuare l'orario di apertura pomeridiana. 4. Ciascuna farmacia comunica alla A.S.L. territorialmente competente, con preavviso di almeno novanta giorni, ogni mutamento del proprio orario, nonche' il recesso dal servizio volontario di guardia farmaceutica.