Art. 6.
             Servizio volontario di guardia farmaceutica
    1.  Qualunque farmacia aperta al pubblico puo', a domanda, essere
autorizzata,   con   deliberazione   della   A.S.L.  territorialmente
competente,   sentiti   i   sindaci   dei   comuni   interessati,  le
organizzazioni  sindacali  provinciali  delle  farmacie  pubbliche  e
private maggiormente   rappresentative  e  l'ordine  provinciale  dei
farmacisti,   ad   effettuare   il  servizio  volontario  di  guardia
farmaceutica  notturna,  secondo  le  modalita' previste dall'Art. 4,
comma 2.
    2.  Ad  esclusione delle giornate di sabato, domenica, dei giorni
di   ferie   e   dei  festivi,  il  servizio  volontario  di  guardia
farmaceutica  diurna  puo',  a domanda, essere autorizzato nei centri
con  un  numero  di farmacie non inferiore cinquanta e nei comuni con
una  sola  farmacia  e ad elevato flusso turistico, con deliberazione
della  A.S.L.  territorialmente  competente,  sentiti  i  sindaci dei
comuni  interessati,  le  organizzazioni  sindacali provinciali delle
farmacie  pubbliche e private maggiormente rappresentative e l'ordine
provinciale  dei  farmacisti.  Con  analogo procedimento deliberativo
possono essere esonerate dall'obbligo di turno, le farmacie viciniori
che ne facciano richiesta.
    3.  Il  servizio  volontario  di guardia farmaceutica diurna deve
essere espletato, qualunque sia la dimensione del comune interessato,
a  battenti  aperti  ed  esclusivamente nei giorni in cui la farmacia
deve effettuare l'orario di apertura pomeridiana.
    4.   Ciascuna  farmacia  comunica  alla  A.S.L.  territorialmente
competente,  con  preavviso  di almeno novanta giorni, ogni mutamento
del  proprio  orario,  nonche'  il recesso dal servizio volontario di
guardia farmaceutica.