(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
              Regione Lazio n. 29 del 19 ottobre 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                  Modifica all'art. 34 della legge
                   regionale 20 giugno 2002, n. 15
    1. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 34 della legge regionale
n.  15/2002  dopo  le  parole  «di  un  istruttore»  sono inserite le
seguenti:  «laureato  o  diplomato  in scienze motorie o diplomato in
educazione fisica presso una universita' o istituto superiore statali
o pareggiati o».