(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 29 del 19 ottobre 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica all'art. 34 della legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 1. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 34 della legge regionale n. 15/2002 dopo le parole «di un istruttore» sono inserite le seguenti: «laureato o diplomato in scienze motorie o diplomato in educazione fisica presso una universita' o istituto superiore statali o pareggiati o».