Art. 2.
                  Modifica all'art. 41 della legge
                        regionale n. 15/2002
    1. Al comma 3 dell'art. 41 della legge regionale n. 15/2002, dopo
le  parole  «in  collaborazione  con»  sono inserite le seguenti: «le
universita'  che hanno istituito una facolta' o un corso di laurea in
scienze motorie o con».