Art. 2. Modifica all'art. 41 della legge regionale n. 15/2002 1. Al comma 3 dell'art. 41 della legge regionale n. 15/2002, dopo le parole «in collaborazione con» sono inserite le seguenti: «le universita' che hanno istituito una facolta' o un corso di laurea in scienze motorie o con».