Art. 2. Mercati delle qualita' 1. Si definisce «mercato delle qualita» il mercato al dettaglio ubicato nel territorio regionale, in possesso dei requisiti minimi di cui all'Art. 3, comma 3, lettera a), nel quale si vende o si somministra prevalentemente una o piu' tra le seguenti categorie di merci: a) prodotti dell'agricoltura laziale; b) prodotti biologici certificati, anche non laziali; c) prodotti tipici e tradizionali laziali, alimentari o non alimentari.