Art. 2.
                       Mercati delle qualita'

    1.  Si  definisce «mercato delle qualita» il mercato al dettaglio
ubicato nel territorio regionale, in possesso dei requisiti minimi di
cui  all'Art.  3,  comma  3,  lettera  a),  nel  quale  si vende o si
somministra  prevalentemente  una o piu' tra le seguenti categorie di
merci:
      a) prodotti dell'agricoltura laziale;
      b) prodotti biologici certificati, anche non laziali;
      c) prodotti  tipici  e  tradizionali  laziali, alimentari o non
alimentari.