Art. 4.
                              Incentivi

    1.   La   Regione,   attraverso   l'agenzia   regionale  per  gli
investimenti  e  lo  sviluppo  del  Lazio  - Sviluppo Lazio S.p.a. di
seguito  denominata  agenzia  sviluppo  Lazio  che puo' avvalersi del
supporto  degli  altri  soggetti  specializzati  della  rete  di  cui
all'Art.  24,  comma  3,  lettera a),  della legge regionale 7 giugno
1999,  n. 6, concernente le disposizioni finanziarie per la redazione
del  bilancio  1999, al fine di incentivare i mercati delle qualita',
concede contributi a:
      a) operatori   singoli   ed   associati   i   quali  vendono  o
intraprendono la vendita dei prodotti elencati nell'Art. 2;
      b) associazioni  di  mercato, associazioni di categoria o forme
associative tra mercati.
    2.   Con   il  regolamento  di  cui  all'Art.  3,  comma  3  sono
determinati:
      a) i requisiti dei soggetti beneficiari;
      b) la  tipologia  e  l'entita'  dei contributi concedibili e le
spese ammissibili;
      c) le procedure di concessione e di erogazione dei contributi;
      d) i termini e le modalita' dei controlli;
      e) le cause e le modalita' di revoca dei contributi.