Art. 4. Incentivi 1. La Regione, attraverso l'agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.a. di seguito denominata agenzia sviluppo Lazio che puo' avvalersi del supporto degli altri soggetti specializzati della rete di cui all'Art. 24, comma 3, lettera a), della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, concernente le disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio 1999, al fine di incentivare i mercati delle qualita', concede contributi a: a) operatori singoli ed associati i quali vendono o intraprendono la vendita dei prodotti elencati nell'Art. 2; b) associazioni di mercato, associazioni di categoria o forme associative tra mercati. 2. Con il regolamento di cui all'Art. 3, comma 3 sono determinati: a) i requisiti dei soggetti beneficiari; b) la tipologia e l'entita' dei contributi concedibili e le spese ammissibili; c) le procedure di concessione e di erogazione dei contributi; d) i termini e le modalita' dei controlli; e) le cause e le modalita' di revoca dei contributi.