Art. 5. Sanzioni amministrative 1. Chiunque usa il logo regionale «mercato delle qualita» senza aver avuto dalla Regione la relativa concessione ai sensi dell'Art. 3, comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di Euro 1.000,00 ed un massimo di Euro 10.000,00. 2. Chiunque, avendo avuto la concessione all'uso del logo regionale «mercato delle qualita», ai sensi dell'Art. 3, comma 1, lo usa per la vendita di prodotti che non rientrano nelle categorie di merci di cui all'Art. 2, comma 1, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di Euro 500,00 ed un massimo di Euro 3.000,00. 3. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge. Ai sensi dell'Art. 182 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), i comuni provvedono altresi' all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2, introitando le somme delle sanzioni stesse. 4. Qualora, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, i comuni accertino un uso del logo regionale «mercato delle qualita» non conforme alle modalita' disciplinate ai sensi dell'Art. 3, comma 3, lettera c), ne danno immediata comunicazione alla Regione ai fini dell'eventuale revoca dell'uso stesso.