Art. 5.
                       Sanzioni amministrative

    1.  Chiunque  usa il logo regionale «mercato delle qualita» senza
aver  avuto  dalla Regione la relativa concessione ai sensi dell'Art.
3,  comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una  somma  compresa  tra un minimo di Euro 1.000,00 ed un massimo di
Euro 10.000,00.
    2.  Chiunque,  avendo  avuto  la  concessione  all'uso  del  logo
regionale  «mercato delle qualita», ai sensi dell'Art. 3, comma 1, lo
usa  per  la vendita di prodotti che non rientrano nelle categorie di
merci  di  cui  all'Art.  2,  comma  1,  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa  del  pagamento di una somma compresa tra un minimo di
Euro 500,00 ed un massimo di Euro 3.000,00.
    3.  I  comuni  esercitano le funzioni di vigilanza sulla corretta
applicazione della presente legge. Ai sensi dell'Art. 182 della legge
regionale  6 agosto  1999,  n.  14,  (Organizzazione delle funzioni a
livello  regionale  e  locale  per la realizzazione del decentramento
amministrativo),  i  comuni provvedono altresi' all'irrogazione delle
sanzioni  di  cui ai commi 1 e 2, introitando le somme delle sanzioni
stesse.
    4.  Qualora, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, i comuni
accertino  un  uso  del  logo  regionale  «mercato delle qualita» non
conforme  alle  modalita' disciplinate ai sensi dell'Art. 3, comma 3,
lettera c),  ne  danno  immediata  comunicazione alla Regione ai fini
dell'eventuale revoca dell'uso stesso.