Art. 6. Monitoraggio 1. L'osservatorio regionale per il commercio, istituito dall'Art. 8 della legge regionale n. 33/1999 e successive modifiche, anche sulla base dei dati forniti dall'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL), effettua il monitoraggio sull'attuazione della presente legge secondo le modalita' ed i parametri di riferimento disciplinati ai sensi dell'Art. 3, comma 3, lettera e).