Art. 6.
                            Monitoraggio

    1. L'osservatorio regionale per il commercio, istituito dall'Art.
8  della  legge  regionale  n.  33/1999 e successive modifiche, anche
sulla  base dei dati forniti dall'agenzia regionale per lo sviluppo e
l'innovazione   dell'agricoltura  del  Lazio  (ARSIAL),  effettua  il
monitoraggio   sull'attuazione   della   presente  legge  secondo  le
modalita'  ed  i  parametri  di  riferimento  disciplinati  ai  sensi
dell'Art. 3, comma 3, lettera e).