Art. 5.
                             Contributo
    1.  Il  contributo  alle madri di cui all'Art. 1, per ogni figlio
che  frequenta  le  scuole  dell'infanzia  previste  dall'Art.  4, e'
determinato  nella misura massima di Euro 400 annui, elevabili a Euro
500 per madri che risiedono in zone con difficolta' strutturali (zona
obiettivo 2);
    2. Il contributo di cui al comma 1, di natura monetaria, fruito e
certificato  conformemente  alle  disposizioni  di cui al regolamento
CE n.   1685/2000,   e'   corrisposto,   dai  comuni  competenti  per
territorio, per un periodo di due anni, subordinatamente al perdurare
delle condizioni previste dal presente regolamento.
    3. Il contributo di cui al comma 1 e' finalizzato a concorrere al
pagamento  delle  rette e dei servizi (mensa, trasporto ed altri) per
la  frequenza  delle scuole dell'infanzia di cui all'Art. 4, comma 1,
lettere a) e b), ovvero al pagamento dei servizi (mensa, trasporto ed
altri) per la frequenza delle scuole dell'infanzia di cui all'Art. 4,
comma 1, lettera c).