Art. 5. Contributo 1. Il contributo alle madri di cui all'Art. 1, per ogni figlio che frequenta le scuole dell'infanzia previste dall'Art. 4, e' determinato nella misura massima di Euro 400 annui, elevabili a Euro 500 per madri che risiedono in zone con difficolta' strutturali (zona obiettivo 2); 2. Il contributo di cui al comma 1, di natura monetaria, fruito e certificato conformemente alle disposizioni di cui al regolamento CE n. 1685/2000, e' corrisposto, dai comuni competenti per territorio, per un periodo di due anni, subordinatamente al perdurare delle condizioni previste dal presente regolamento. 3. Il contributo di cui al comma 1 e' finalizzato a concorrere al pagamento delle rette e dei servizi (mensa, trasporto ed altri) per la frequenza delle scuole dell'infanzia di cui all'Art. 4, comma 1, lettere a) e b), ovvero al pagamento dei servizi (mensa, trasporto ed altri) per la frequenza delle scuole dell'infanzia di cui all'Art. 4, comma 1, lettera c).