Art. 6. Presentazione e valutazione delle domande. Risorse finanziarie 1. Nei termini fissati dall'avviso pubblico approvato dalla giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento le madri di cui all'Art. 1, possono presentare domanda, ai fini dell'accesso al contributo, attraverso l'apposito modello e secondo le modalita' descritte nell'avviso stesso. 2. La direzione regionale scuola, lavoro e formazione procede alla redazione della graduatoria delle domande e, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, ammette al contributo le domande stesse secondo le seguenti condizioni di priorita': a) domande di madri con figlio disabile o con difficolta' di adattamento e di integrazione; b) domande di madri con situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a Euro 5.164,57; c) domande di madri con figlio in situazione di svantaggio socio-culturale, determinato anche da carenza di servizio pubblico nell'ambito territoriale di residenza o in cui si svolge l'attivita' lavorativa dei genitori; 3. A parita' di condizione di priorita', vengono ammesse a finanziamento le domande presentate dalle madri piu' anziane di eta'. 4. Alla copertura finanziaria degli interventi previsti dalla legge regionale n. 10/2002 e dal presente regolamento si provvede, per ciascuno degli esercizi finanziari 2002 e 2003, con uno stanziamento complessivo di euro un milione, gravante sui capitoli A 22113 in misura pari all'11%, A 22114 in misura pari al 44% e A 22115 in misura pari al 45%. Relativamente all'esercizio finanziario 2002 viene impiegato lo stanziamento aggiuntivo di euro 600 mila di cui all'Art. 5, comma 2 della predetta legge, secondo la ripartizione prevista nella stessa. Il presente regolamento regionale sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio. Roma, 20 novembre 2002 STORACE (Omissis).