Art. 11.
                      Istruttoria delle domande
    l.  Per  lo svolgimento della attivita' istruttoria la Regione si
avvale dell'agenzia secondo quanto stabilito nella convenzione di cui
all'Art. 18.
    2. In particolare, l'agenzia provvede a:
      a) comunicare  ai  richiedenti,  non  oltre trenta giorni dalla
chiusura  dei  termini  di  presentazione  delle domande, l'avvio del
procedimento istruttorio;
      b) accertare   la  sussistenza  dei  requisiti  soggettivi  del
richiedente;
      c) richiedere  la  rettifica  di  atti  erronei, l'integrazione
della  documentazione  incompleta e, qualora lo ritenga utile ai fini
della  istruttoria, il rilascio di dichiarazioni, fissando un termine
perentorio  per  l'invio di quanto richiesto, pena l'inammissibilita'
della domanda alla valutazione da parte del nucleo;
      d) proporre  al  nucleo  di valutazione di cui all'Art. 12, nel
rispetto   dei   criteri   di   valutazione   indicati  nel  presente
regolamento.  entro sessanta giorni dalla data di scadenza del bando,
un   elenco  delle  domande  non  ammissibili  alla  concessione  dei
finanziamenti  ed uno schema di graduatoria delle domande ammissibili
nonche'  a  trasmetterli,  con  i relativi atti istruttori, al nucleo
stesso per gli adempimenti successivi.
    3.  Il  direttore  Regionale,  entro dieci giorni dalla ricezione
dell'elenco  di  cui  al comma 2, lettera d), adotta il provvedimento
motivato  di  non  ammissione delle domande alla valutazione e ne da'
comunicazione agli interessati.