Art. 11. Istruttoria delle domande l. Per lo svolgimento della attivita' istruttoria la Regione si avvale dell'agenzia secondo quanto stabilito nella convenzione di cui all'Art. 18. 2. In particolare, l'agenzia provvede a: a) comunicare ai richiedenti, non oltre trenta giorni dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande, l'avvio del procedimento istruttorio; b) accertare la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente; c) richiedere la rettifica di atti erronei, l'integrazione della documentazione incompleta e, qualora lo ritenga utile ai fini della istruttoria, il rilascio di dichiarazioni, fissando un termine perentorio per l'invio di quanto richiesto, pena l'inammissibilita' della domanda alla valutazione da parte del nucleo; d) proporre al nucleo di valutazione di cui all'Art. 12, nel rispetto dei criteri di valutazione indicati nel presente regolamento. entro sessanta giorni dalla data di scadenza del bando, un elenco delle domande non ammissibili alla concessione dei finanziamenti ed uno schema di graduatoria delle domande ammissibili nonche' a trasmetterli, con i relativi atti istruttori, al nucleo stesso per gli adempimenti successivi. 3. Il direttore Regionale, entro dieci giorni dalla ricezione dell'elenco di cui al comma 2, lettera d), adotta il provvedimento motivato di non ammissione delle domande alla valutazione e ne da' comunicazione agli interessati.