Art. 12.
                        Nucleo di valutazione
    1.  Presso  l'assessorato  competente  in  materia  di  attivita'
produttive  e'  istituito il nucleo di valutazione, il cui compito e'
quello  di valutare la validita' tecnica, economica e finanziaria dei
progetti  istruiti  dall'agenzia  a  norma  dell'Art.  11,  secondo i
criteri  di valutazione di cui all'Art. 13. In particolare procede ai
seguenti adempimenti:
      a) formula l'elenco delle domande ritenute non ammissibili alla
concessione dei finanziamenti, specificandone i motivi;
      b) formula   la  graduatoria  delle  domande  ammissibili  alla
concessione dei finanziamenti;
      c) inoltra l'elenco e la graduatoria delle domande, di cui alle
lettere a) e b) al direttore regionale, entro un mese dalla ricezione
degli atti istruttori di cui all'Art. 11.
    2. Il nucleo e' composto da un presidente, scelto tra i dirigenti
appartenenti  alla  direzione  regionale  competente  in  materia  di
attivita'  produttive,  e  quattro  membri, di cui almeno due esterni
all'amministrazione regionale, in possesso dei necessari requisiti di
professionalita',  competenza  e imparzialita', scelti tra esperti in
ricerca  ed  innovazione,  internazionalizzazione, diritto, economia,
formazione  o  aventi particolare esperienza nella filiera produttiva
del SPL, o del DI oppure dell'ALI, nonche' da un segretario designato
dall'agenzia.
    3.  I  componenti del nucleo, previa verifica della insussistenza
delle  cause  di  incompatibilita'  degli  stessi,  sono nominati, su
proposta   dell'assessore   competente   in   materia   di  attivita'
produttive,  con  decreto  del  presidente della giunta regionale che
determina, altresi', il relativo compenso omnicomprensivo.
    4.  Le  adunanze  sono valide quando e' presente il presidente ed
almeno la meta' dei componenti. L'assenza ingiustificata a due sedute
consecutive del nucleo comporta la decadenza di diritto dalla nomina.