Art. 12. Nucleo di valutazione 1. Presso l'assessorato competente in materia di attivita' produttive e' istituito il nucleo di valutazione, il cui compito e' quello di valutare la validita' tecnica, economica e finanziaria dei progetti istruiti dall'agenzia a norma dell'Art. 11, secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 13. In particolare procede ai seguenti adempimenti: a) formula l'elenco delle domande ritenute non ammissibili alla concessione dei finanziamenti, specificandone i motivi; b) formula la graduatoria delle domande ammissibili alla concessione dei finanziamenti; c) inoltra l'elenco e la graduatoria delle domande, di cui alle lettere a) e b) al direttore regionale, entro un mese dalla ricezione degli atti istruttori di cui all'Art. 11. 2. Il nucleo e' composto da un presidente, scelto tra i dirigenti appartenenti alla direzione regionale competente in materia di attivita' produttive, e quattro membri, di cui almeno due esterni all'amministrazione regionale, in possesso dei necessari requisiti di professionalita', competenza e imparzialita', scelti tra esperti in ricerca ed innovazione, internazionalizzazione, diritto, economia, formazione o aventi particolare esperienza nella filiera produttiva del SPL, o del DI oppure dell'ALI, nonche' da un segretario designato dall'agenzia. 3. I componenti del nucleo, previa verifica della insussistenza delle cause di incompatibilita' degli stessi, sono nominati, su proposta dell'assessore competente in materia di attivita' produttive, con decreto del presidente della giunta regionale che determina, altresi', il relativo compenso omnicomprensivo. 4. Le adunanze sono valide quando e' presente il presidente ed almeno la meta' dei componenti. L'assenza ingiustificata a due sedute consecutive del nucleo comporta la decadenza di diritto dalla nomina.