Art. 14.
                        C o n c e s s i o n e
    1. Entro trenta giorni dalla ricezione degli atti di cui all'Art.
12, comma l lettera e), il direttore regionale provvede a:
      a) approvare:
        1) l'elenco delle domande non ammissibili alla concessione di
finanziamenti;
        2)  la graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento,
nonche'  a  disporne  la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione Lazio;
      b) adottare  i  provvedimenti  motivati  di non ammissione alla
concessione  dei  finanziamenti  delle domande incluse nell'elenco di
cui   alla   lettera  a)  punto  1)  e  a  darne  comunicazione  agli
interessati;
      c) adottare,  nei  limiti  delle  risorse disponibili e secondo
l'ordine  della  graduatoria  di  cui  alla  lettera  a)  punto 2), i
provvedimenti  motivati di concessione dei finanziamenti e quelli non
concedibili   per   insufficienza  di  risorse  e  provvede  a  darne
comunicazione agli interessati;
      d) trasmettere   all'agenzia  gli  atti  di  cui  alle  lettere
precedenti per gli adempimenti successivi.