Art. 14. C o n c e s s i o n e 1. Entro trenta giorni dalla ricezione degli atti di cui all'Art. 12, comma l lettera e), il direttore regionale provvede a: a) approvare: 1) l'elenco delle domande non ammissibili alla concessione di finanziamenti; 2) la graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento, nonche' a disporne la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio; b) adottare i provvedimenti motivati di non ammissione alla concessione dei finanziamenti delle domande incluse nell'elenco di cui alla lettera a) punto 1) e a darne comunicazione agli interessati; c) adottare, nei limiti delle risorse disponibili e secondo l'ordine della graduatoria di cui alla lettera a) punto 2), i provvedimenti motivati di concessione dei finanziamenti e quelli non concedibili per insufficienza di risorse e provvede a darne comunicazione agli interessati; d) trasmettere all'agenzia gli atti di cui alle lettere precedenti per gli adempimenti successivi.