Art. 17. Revoca dei finanziamenti 1. Il direttore regionale revoca i finanziamenti quando: a) il progetto realizzato e' difforme da quello ammesso e la sua modificazione non e' stata preventivamente autorizzata; b) il progetto non viene realizzato nei tempi indicati nell'atto d'impegno di cui all'Art. 15, comma 2; c) i controlli di cui all'Art. 16 hanno riscontrato la produzione di documenti irregolari o incompleti per fatti insanabili imputabili al beneficiario; d) non sono stati adempiuti gli obblighi previsti nell'atto di impegno di cui all'Art. 15; e) le somme gia' erogate o parte di esse non sono state utilizzate; f) il beneficiario rinuncia al finanziamento; g) risulta la mancanza della certificazione di regolarita' della documentazione e di aderenza dei fatti dichiarati a quanto previsto dalle disposizioni attuative, oppure la mancata sottoscrizione della stessa. 2. Nei casi di cui al comma 1, il direttore regionale esperisce le azioni utili al recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali e, ove il fatto costituisca reato, procede alla denuncia nelle apposite sedi giurisdizionali ai sensi della normativa vigente in materia 3. Le risorse finanziarie che si rendono disponibili a seguito della revoca di cui al comma 1 e del successivo recupero, sono assegnate alle domande che seguono secondo l'ordine della graduatoria di cui all'Art. 14, comma 1, lettera a) entro il termine di validita' della graduatoria stessa, indicato nel bando previsto dall'Art. 10.