Art. 17.
                      Revoca dei finanziamenti
    1. Il direttore regionale revoca i finanziamenti quando:
      a) il  progetto  realizzato  e' difforme da quello ammesso e la
sua modificazione non e' stata preventivamente autorizzata;
      b) il   progetto   non  viene  realizzato  nei  tempi  indicati
nell'atto d'impegno di cui all'Art. 15, comma 2;
      c) i   controlli  di  cui  all'Art.  16  hanno  riscontrato  la
produzione  di documenti irregolari o incompleti per fatti insanabili
imputabili al beneficiario;
      d) non  sono stati adempiuti gli obblighi previsti nell'atto di
impegno di cui all'Art. 15;
      e) le  somme  gia'  erogate  o  parte  di  esse  non sono state
utilizzate;
      f) il beneficiario rinuncia al finanziamento;
      g) risulta  la  mancanza  della  certificazione  di regolarita'
della  documentazione  e  di  aderenza  dei fatti dichiarati a quanto
previsto    dalle   disposizioni   attuative,   oppure   la   mancata
sottoscrizione della stessa.
    2.  Nei  casi di cui al comma 1, il direttore regionale esperisce
le    azioni    utili   al   recupero   delle   somme   eventualmente
erogate, maggiorate   degli   interessi   legali   e,  ove  il  fatto
costituisca   reato,   procede  alla  denuncia  nelle  apposite  sedi
giurisdizionali ai sensi della normativa vigente in materia
    3.  Le  risorse  finanziarie che si rendono disponibili a seguito
della  revoca  di  cui  al  comma  1  e del successivo recupero, sono
assegnate alle domande che seguono secondo l'ordine della graduatoria
di cui all'Art. 14, comma 1, lettera a) entro il termine di validita'
della graduatoria stessa, indicato nel bando previsto dall'Art. 10.