Art. 18.
                        C o n v e n z i o n e
    1.   Entro   trenta   giorni  dalla  pubblicazione  del  presente
regolamento   nel   Bollettino  ufficiale  della  Regione  Lazio,  il
direttore regionale e il legale rappresentante dell'agenzia stipulano
una  convenzione,  in  conformita' allo schema approvato dalla giunta
regionale,  che  disciplina  i  reciproci diritti ed obblighi ai fini
dello  svolgimento  delle  attivita'  istruttoria e di erogazione dei
finanziamenti da parte dell'agenzia, nonche' le modalita' di verifica
da parte della Regione circa l'utilizzo delle risorse
    2.  L'agenzia  risponde della regolarita', della qualita' e della
tempestivita' dello svolgimento della fase istruttoria, della fase di
erogazione e dell'utilizzo delle risorse.