Art. 18. C o n v e n z i o n e 1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio, il direttore regionale e il legale rappresentante dell'agenzia stipulano una convenzione, in conformita' allo schema approvato dalla giunta regionale, che disciplina i reciproci diritti ed obblighi ai fini dello svolgimento delle attivita' istruttoria e di erogazione dei finanziamenti da parte dell'agenzia, nonche' le modalita' di verifica da parte della Regione circa l'utilizzo delle risorse 2. L'agenzia risponde della regolarita', della qualita' e della tempestivita' dello svolgimento della fase istruttoria, della fase di erogazione e dell'utilizzo delle risorse.