Art. 6.
                    Finanziamenti per formazione
    1.  I  finanziamenti  per  formazione consistono in contributi in
conto  capitale, nei limiti delle risorse disponibili ed ai sensi del
regolamento  (CE)  n.  68/2001  della commissione del 12 gennaio 2001
«relativo  all'applicazione  degli  articoli  87 e 88 del trattato CE
agli  aiuti  destinati  alla  formazione»,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficale  della  Comunita'  europea  L  10  del  13 gennaio  2001, da
concedere  in  favore  dei  soggetti  di cui all'Art. 3, cui progetti
perseguono  uno  o  piu'  degli  obiettivi indicati dall'Art. 5 della
legge.
    2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, limitatamente ai
costi  ammissibili  di  cui  all'Art.  7  e  in  relazione  alla sola
formazione specifica.
    3.  I  contributi  di cui al comma 2 sono concessi nella seguente
misura:
      a) per  le  aree  ammesse  alla  deroga  Art.  87, paragrafo 3,
lettera  c)  TCE,  per  le piccole e medie imprese 40%, per le grandi
imprese 30%;
      b) per  le  restanti  aree, per le piccole e medie imprese 35%,
per le grandi imprese 25%.
    4. I soggetti di cui all'Art. 3 che non perseguono scopo di lucro
accedono ai contributi nella stessa misura delle piccole imprese.