Art. 6. Finanziamenti per formazione 1. I finanziamenti per formazione consistono in contributi in conto capitale, nei limiti delle risorse disponibili ed ai sensi del regolamento (CE) n. 68/2001 della commissione del 12 gennaio 2001 «relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficale della Comunita' europea L 10 del 13 gennaio 2001, da concedere in favore dei soggetti di cui all'Art. 3, cui progetti perseguono uno o piu' degli obiettivi indicati dall'Art. 5 della legge. 2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, limitatamente ai costi ammissibili di cui all'Art. 7 e in relazione alla sola formazione specifica. 3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi nella seguente misura: a) per le aree ammesse alla deroga Art. 87, paragrafo 3, lettera c) TCE, per le piccole e medie imprese 40%, per le grandi imprese 30%; b) per le restanti aree, per le piccole e medie imprese 35%, per le grandi imprese 25%. 4. I soggetti di cui all'Art. 3 che non perseguono scopo di lucro accedono ai contributi nella stessa misura delle piccole imprese.