Art. 9.
                   Contributi in regime de minimis
    1.  I  contributi  previsti  dagli articoli 4 e 5, possono essere
richiesti,  in  alternativa  a quanto disciplinato dal regolamento n.
70/2001  gia'  citato,  in regime de minimis ai sensi del regolamento
(CE)  n.  69/2001  della  commissione  del  12 gennaio 2001 «relativo
all'applicazione  degli  articoli  87 e 88 del trattato CE agli aiuti
d'importanza   minore   (de   minimis)»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea L 10 del 13 gennaio 2001.
    2.  Ai contributi richiesti in regime de minimis non si applicano
le limitazioni previste all'Art. 4, comma 4, e all'Art. 5, comma 4, e
sono  concessi, limitatamente ai costi ammissibili di cui all'Art. 7,
nella misura del 50%.